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Diritto amministrativo

Trovati 18 provvedimenti correlati a questa materia.

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T.A.R. Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 24.04.2026 n. 206 - Pres. Cavallo - Est. Ieva

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Cavallo - Est. Ieva N. 206/2026 24/04/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "L’art. 4 del d.l. n. 44/2021, convertito con modifiche dalla legge n. 76/2021 (‘Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2’) ha imposto, a talune specifiche categorie del personale del pubblico impiego, l’obbligo vaccinale, al fine di poter fronteggiare la diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2.

L’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, prevede come conseguenza dell’inadempimento all’obbligo vaccinale l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

La legittimità della misura della sospensione dal lavoro per coloro che non si sottopongono all’obbligo della vaccinazione è stata confermata dalla Corte costituzionale (con le sentenze nn. 14 e 15 del 09.02.2023 e n. 188 del 28.11.2024) e dal Consiglio di Stato (con la sentenza della Sez. III n. 7045/2021).

Ulteriori conseguenze pregiudizievoli non sono espressamente previste dalla normativa e, pertanto, deve considerarsi illegittima la misura della perdita dell’anzianità di servizio o di grado per il personale del pubblico impiego sospeso dal servizio per omessa vaccinazione."
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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 08.04.2026 n. 213 - Pres. Est. Perpetuini

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Est. Perpetuini N. 213/2026 08/04/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "L’art. 14, comma 4, D.Lgs. 36/2023 stabilisce che il valore stimato dell’appalto deve essere definito sulla base dell’importo totale pagabile al netto dell’IVA, tenendo conto delle eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. La norma, letta in coerenza con la disciplina unionale, richiede non soltanto che tali opzioni siano indicate, ma che siano reali, effettivamente programmabili e, soprattutto, sorrette da adeguata copertura economico-finanziaria.

La determinazione del valore stimato dell’appalto è un atto vincolato ai parametri di serietà e attendibilità della programmazione. Quando l’Amministrazione indica un valore superiore a quello realmente sostenibile, altera un elemento fondamentale della procedura, poiché i requisiti di partecipazione, la soglia comunitaria e altre scelte tecnico-procedurali discendono da tale valore.

La variante del quinto è applicabile solo se effettivamente prevista come scenario reale e non puramente nominale nell’economia dell’appalto, perché la sua natura è quella di facoltà dell’Amministrazione esercitabile nei limiti della programmazione indicata nei documenti di gara e conforme al quadro finanziario disponibile.

L’art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 dispone che il contratto di avvalimento reca l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Sotto tale profilo, la prescrizione della specificità dell’indicazione delle risorse che l’ausiliaria mette a disposizione dell’operatore economico non deve essere intesa come onere di analitica e dettagliata indicazione di ogni risorsa conferita. Infatti, l’onere di specificazione non deve spingersi sino all’indicazione numerica e delle esatte qualifiche del personale messo a disposizione nonché sino all’esatta quantificazione ed identificazione dei mezzi d’opera conferiti, risultando sufficiente la precisazione della messa a disposizione di personale qualificato e l’indicazione dei criteri per la quantificazione delle risorse e dei mezzi da conferire.

L’art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 36 del 2023 prevede inoltre che il contratto di avvalimento è normalmente oneroso. L’avverbio ‘normalmente’ consentirebbe anche le diverse ipotesi di avvalimento poste in essere dall’impresa ausiliaria con corrispettivi non direttamente proporzionati ai contenuti del sinallagma contrattuale."
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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 08.04.2026 n. 211 - Pres. Perpetuini - Est. Perilli

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Panzironi - Est. Perilli N. 211/2026 08/04/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "Deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di un appalto e dei pregressi atti di gara per carenza di copertura finanziaria e sopravvenuta mancata rispondenza della procedura di evidenza pubblica alle esigenze della stazione appaltante (Consiglio di Stato, Sez. III, 26.09.2013, n. 4809).

La sopravvenuta carenza di copertura finanziaria costituisce una valida ragione per revocare l’affidamento di un appalto a condizione che l’ampia discrezionalità che connota la valutazione dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio del potere di autotutela sia esercitata nei limiti della ragionevolezza, della logicità e del corretto accertamento dei presupposti fattuali.

La qualificazione di un provvedimento di autotutela prescinde dal nomen iuris, ricavandosi dal suo contenuto sostanziale oltre che dagli effetti che è destinato a produrre.

All’indizione obbligatoria di una gara centralizzata consegue che anche la determinazione assunta nell’esercizio del potere di autotutela decisoria (qualificabile come contrarius actus) debba necessariamente riferirsi alla gara unitaria nel suo complesso, prescindendo dalla sua suddivisione in lotti (Consiglio di Stato, Sez. V, 07.11.2025, n. 8676). La conservazione dei lotti nei quali non sono state riscontrate le criticità poste a fondamento del provvedimento di autotutela finirebbe, infatti, per risolversi nell’elusione dell’obbligo legale di affidamento dei beni o dei servizi in forma aggregata.

Il termine ordinatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 per la stipulazione del contratto, decorrente dall’aggiudicazione dell’appalto, è posto a tutela dell’aggiudicatario, al quale sono riconosciuti il diritto potestativo di affrancarsi dall’impegno assunto, ove egli ritenga che le condizioni di esecuzione dell’appalto non siano più aderenti alla propria organizzazione di impresa, ovvero, ove egli intenda conseguire il contratto, la possibilità di ricorrere avverso l’inerzia dell’Amministrazione e avverso gli eventuali provvedimenti di autotutela dalla stessa adottati."
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T.A.R. Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 03.04.2026 n. 175 - Pres. Passoni - Est. Lomazzi

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Passoni - Est. Lomazzi N. 175/2026 03/04/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "Le scelte di pianificazione urbanistica dei Comuni sono caratterizzate da amplia discrezionalità, come tali sindacabili e dunque censurabili solo in caso di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza (Cons. Stato, Sez. VII, n. 6424/2025).

La valutazione dell’idoneità delle aree a soddisfare specifici interessi urbanistici rientra parimenti nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, rispetto al quale non è configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, eccezion fatta per le sole ipotesi di errori di fatto o abnormi illogicità (Cons. Stato, Sez. II, n. 3806/2019).

Non è richiesta una specifica e dettagliata spiegazione allorchè si proceda all’emissione di un nuovo PRG, con una complessiva ridefinizione urbanistica del territorio comunale, con conseguente obbligo di motivazione che ricade non già sulla singola previsione, bensì solo sul complesso delle scelte effettuate dall’Ente locale, secondo i criteri di sufficienza e congruità (Cons. Stato, IV, n. 6483/2018)."
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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – ordinanza depositata il 30.03.2026 n. 34 - Pres. Passoni - Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Passoni - Est. Giardino N. 34/2026 30/03/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "In materia di autorizzazioni di polizia, l’Amministrazione, pur esprimendo una
valutazione discrezionale circa il requisito della non affidabilità del privato, non può
prescindere, nei provvedimenti di diniego, da una congrua e adeguata istruttoria, della quale
dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il
soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi, con la conseguenza che,
qualora si tratti di denunce penali ovvero di segnalazioni della Autorità di Pubblica
Sicurezza, l’Amministrazione non può limitarsi a richiamarle acriticamente o a trarre dalle
stesse un automatico giudizio negativo, ma deve operare un’autonoma valutazione dei fatti
che ne sono alla base (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 28.01.2022, n. 614).
Quando il destinatario del provvedimento è una  guardia  particolare  giurata,
l'Autorità amministrativa, nell’esercizio della propria ampia discrezionalità, deve tener conto
del fatto che l’eventuale revoca dei titoli abilitativi può incidere sulla capacità lavorativa
dell’interessato e quindi sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il
sostentamento proprio e della propria famiglia; di conseguenza in tal caso occorre che il
provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe
invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei
confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale (T.A.R. Piemonte, sez. I,
11.07.2014 n. 1220)."
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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 30.03.2026 n. 194 - Pres. Panzironi - Est. Allegretta

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Panzironi - Est. Allegretta N. 194/2026 30/03/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "L’accreditamento istituzionale disciplinato dall’art. 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992 costituisce esclusivamente un presupposto di idoneità qualitativa, ovvero una condizione necessaria ma non sufficiente per l’accesso al finanziamento pubblico, il quale ultimo resta ancorato alla definizione del fabbisogno prestazionale e alla correlata fissazione dei tetti di spesa (attività che richiedono un delicato bilanciamento tra la tutela della salute e l’ineludibile esigenza di equilibrio economico del bilancio sanitario regionale).

Non è possibile postulare l’esistenza di un automatismo giuridico tra l’ottenimento dell’accreditamento istituzionale e la pretesa di un’immediata contrattualizzazione, atteso che quest’ultima è subordinata all’esercizio del potere programmatorio regionale e alla verifica della sua effettiva sostenibilità finanziaria.

L’assunto secondo cui l’esclusione dalla negoziazione equivarrebbe a una sospensione dell’accreditamento ex art. 7 della L.R. n. 32/2007 è giuridicamente inconsistente, poiché l’accreditamento attiene alla qualità della struttura e permane intatto, mentre la contrattualizzazione attiene al rapporto obbligatorio di fornitura, la cui mancata instaurazione non lede l’abilitazione tecnica del privato.

Il principio di concorrenza nel settore sanitario non può essere inteso in senso assoluto, dovendo essere declinato all’interno di un sistema di ‘mercato amministrato’ dove l’accesso è contingentato da parametri oggettivi di programmazione e copertura finanziaria."
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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 27.03.2026 n. 187 - Pres. Perpetuini - Est. Perilli

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Panzironi - Est. Perilli N. 187/2026 27/03/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "L’accesso civico generalizzato, disciplinato dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013,
consiste nel diritto di conoscere dati e documenti detenuti da Pubbliche Amministrazioni o da enti
privati che esercitano funzioni amministrative o attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a
quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la
partecipazione al dibattito pubblico. Il comma 3 del medesimo articolo dispone che l’esercizio del
diritto di accesso civico non richiede l’adempimento di alcun onere motivazionale né la
prospettazione della legittimazione soggettiva del richiedente, ma esclusivamente l’identificazione
dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti, detenuti dall’Amministrazione.
Il diritto di accesso civico generalizzato è qualificato come diritto fondamentale a
connotazione solidaristica, per cui la conoscenza collettiva deve ritenersi funzionale alla
disponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica per informare correttamente i cittadini, con
conseguente esclusione dell’accesso per i dati, i documenti e le informazioni che richiedono
un’attività di verifica e di elaborazione esorbitante dalle finalità di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali dell’ente pubblico e sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonché dalla
promozione della partecipazione al dibattito pubblico (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria,
02.04.2020, n. 10).
A differenza del silenzio serbato sull’istanza di accesso documentale, il legislatore non ha
attribuito al silenzio sull’istanza di accesso civico un valore provvedimentale, sicché esso deve essere
qualificato come silenzio inadempimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 02.03.2022, n. 1482)."
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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 16.03.2026 n. 138 - Pres. Verlengia - Est. Flammini

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Verlengia - Est. Flammini N. 138/2026 16/03/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "L’avviso orale di cui all’art. 3 d.lgs. 159/2011 consiste in un invito al destinatario a tenere una condotta conforme alla legge, con la finalità specifica di avvisarlo del fatto che l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha preso in considerazione la sua condotta, ritenendola potenzialmente pericolosa per la comunità. La misura non impone al destinatario vincoli di fare e di non fare che ne limitano in qualche modo la libertà personale, ovvero che privino lo stesso della facoltà di tenere comportamenti che altrimenti sarebbero leciti, consistendo semplicemente nella intimazione di tenere una condotta conforme alla legge, nulla di più di ciò che è richiesto alla generalità dei consociati (Cons. Stato, Sez. III, 14.02.2014, n. 722).

L’avviso orale ha anche una funzione di garanzia e di supporto per il destinatario, il quale è messo in condizioni di sapere che la sua condotta è stata attenzionata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza e, dunque, da tale angolo prospettico, la misura ha una funzione di invito a mantenere un comportamento rispettoso delle regole di civile convivenza.

Quanto ai presupposti per l’adozione dell’avviso orale - che richiede, in un’ottica di prevenzione, un giudizio di ‘pericolosità’ del soggetto - è sufficiente che l’autorità di polizia sospetti della presenza di elementi tali da ritenere la configurabilità di una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antigiuridici, sicché l'esercizio del potere di cui è titolare l’amministrazione non presuppone che sia accertata la responsabilità penale dell'interessato o comunque l'esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria (Cons. Stato, Sez. III, 02.08.2023, n. 7488)."
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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 16.03.2026 n. 144 - Pres. Passoni – Est. Balloriani

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Passoni – Est. Balloriani N. 144/2026 16/03/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "L’art. 31, comma 2, del d.p.r. 380/01, a mente del quale nella ingiunzione di demolizione delle opere abusive il dirigente o il responsabile competente indica l’area oggetto di acquisizione gratuita a favore del comune, deve intendersi nel senso che con il suddetto provvedimento si deve avvisare il responsabile dell’abuso circa il fatto che la mancata rimozione delle opere abusive entro il termine di novanta giorni comporta, a favore del comune, il trasferimento della proprietà del sedime interessato nonché dell’ulteriore area necessaria per la realizzazione di opere analoghe, con l’ulteriore precisazione che la mancanza di detto avviso comporta non già l’illegittimità dell’ordine di demolizione quanto, piuttosto, il mancato passaggio del sedime al patrimonio del comune nel caso di mancata rimozione delle opere abusive entro il termine di novanta giorni (dovendosi considerare l’avviso di che trattasi quale elemento costitutivo di questa particolare fattispecie acquisitiva a favore del patrimonio del Comune).

Nonostante la norma non sia esplicita sul punto, poiché l’acquisizione gratuita ha carattere afflittivo nei confronti del proprietario, è richiesta una colpa di quest’ultimo nella mancata esecuzione dell’ordine di rispristino (altrimenti si risolverebbe in una espropriazione senza indennizzo per fine di interesse pubblico).

L’onere della prova in merito alla non imputabilità dell’omessa ottemperanza all’ordine di demolizione ricade sul soggetto passivo dell’acquisizione, in ossequio al principio di vicinanza della prova (Adunanza Plenaria n. 16/2023).

Anche ai fini dell’applicazione della distinta sanzione pecuniaria è necessario accertare l’imputabilità al destinatario dell’inottemperanza all’ordine demolitorio."
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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 10.03.2026 n. 126 - Pres. Verlengia – Est. Belfiori

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Est. Verlengia N. 126/2026 10/03/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "La violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, nel caso in cui venga in rilievo l’esercizio di un potere discrezionale, determina l’illegittimità del provvedimento adottato in spregio alle garanzie partecipative del privato istante.

Ciò in quanto l’attuale formulazione della norma (dopo le modifiche ex art. 12 D.L. 76/2020), in caso di omissione del preavviso di rigetto, esclude il modello procedimentale correlato all’esercizio di un potere discrezionale dal meccanismo di possibile sanatoria processuale previsto espressamente solo per la mancata comunicazione di avvio del procedimento (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V quater, 23.05.2025, n. 9969; Consiglio di Stato, sez. V, 13.08.2024, n. 7119).

L’annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo per vizi formali (tra i quali si annoverano il difetto di motivazione come anche i vizi del procedimento) non reca di per sé alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento caducato ope iudicis e non può costituire il presupposto per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno (Consiglio di Stato, sez. IV, 05.08.2025, n. 6930; sez. VI, 04.07.2025, n. 5803)."
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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 04.03.2026 n. 95 - Pres. Est. Verlengia

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Est. Verlengia N. 95/2026 04/03/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "La tutela del legittimo affidamento di colui che ha ottenuto un atto favorevole, trova applicazione unicamente se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento di formazione dell’atto (o degli effetti legali discendenti da una dichiarazione o segnalazione), non abbia indotto in errore l’Amministrazione, distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge.

La falsa rappresentazione dei fatti rileva (e legittima l’annullamento d’ufficio) in quanto tale, indipendentemente dal fatto che la stessa si sia tradotta in una condotta costituente reato e che l’esistenza di quest’ultimo sia stata accertata, in sede penale, con sentenza definitiva (Cons. Stato, Sez. II, 25.03.2024, n. 2832).

In presenza di una falsa rappresentazione dei fatti, il termine ‘ragionevole’ per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 decorre soltanto dal momento in cui l’Amministrazione sia venuta a conoscenza dei profili di illegittimità dell’atto (in tal senso, ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 05.11.2024, n. 8797)."
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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) - Sentenza del 27.02.2026 n. 108 - Pres. Panzironi - Est. Perilli

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Panzironi - Est. Perilli N. 108 27/02/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "La distinzione tra atto di conferma e atto meramente confermativo deve essere ravvisata in un quid pluris che caratterizza l’atto di conferma, il quale, oltre a dichiarare - come l’atto meramente confermativo - l’esistenza di un precedente rovvedimento, ne riafferma l’efficacia e la validità all’esito dello svolgimento di una nuova fase istruttoria ovvero della rinnovata valutazione degli interessi coinvolti.
La distinzione tra le categorie di atto di conferma e atto meramente confermativo rileva, sotto il profilo processuale, ai fini dell’impugnazione, non richiesta per l’atto meramente confermativo, ma necessaria per l’atto di conferma, a pena di improcedibilità del ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento confermato."
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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 20.02.2026 n. 77 – Pres. Est. Verlengia

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Est. Verlengia N. 77 20/02/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "Il vincolo imposto sulle aree site nella fascia di rispetto stradale ha valenza di inedificabilità assoluta, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale (Consiglio di Stato, sez. VI, 24.11.2020, n. 7382), potendo operare, dunque, anche per le opere interrate (Consiglio di Stato, sez. II, 18.06.2021, n. 4701).

Ciò in quanto la fascia di rispetto stradale è funzionale, oltre che alla sicurezza della circolazione, altresì alla esecuzione di lavori, all’impianto di cantieri, al deposito di materiali, alla realizzazione di opere accessorie con il risultato che il vincolo in questione, traducendosi in un divieto assoluto di costruire, vale indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata (Tar Toscana, sez. III, 806/2013); ne consegue, altresì, l’irrilevanza dell’impatto visivo delle opere."
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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 19.02.2026 n. 76 - Pres. Est. Verlengia

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Est. Verlengia N. 76/2026 19/02/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "Sono insanabili, ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30.09.2003, n. 269, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ambientale e paesistico o, comunque, a vincoli di inedificabilità anche relativa (Cons. Stato, Sez. VI, 26.07.2023, n. 7318) a meno che non ricorrano in modo congiunto le seguenti condizioni:
– si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo;
– pur se realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
– possano essere ritenute di minore rilevanza in quanto corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
– che sia stato acquisito il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

Tra le opere sanabili non rientrano, pertanto, gli ampliamenti e i cambi di destinazione d’uso, anche parziali, di immobili preesistenti in zona vincolata."
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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 16.02.2026 n. 70 - Pres. Passoni – Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Passoni - Est. Giardino N. 70/2026 16/02/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "L’art. 31, comma 2, del d.p.r. 380/01 deve essere interpretato nel senso che, con l’ingiunzione di demolizione, si deve avvisare il responsabile dell’abuso circa il fatto che la mancata rimozione delle opere abusive entro il termine di novanta giorni comporta, a favore del comune, il trasferimento della proprietà del sedime interessato dalle opere abusive nonché dell’ulteriore area necessaria per la realizzazione di opere analoghe; la mancanza di detto avviso comporta non già l’illegittimità dell’ordine di demolizione quanto, piuttosto, il mancato passaggio del sedime al patrimonio del comune nel caso di mancata rimozione delle opere abusive entro il termine di novanta giorni, dovendosi considerare l’avviso di che trattasi quale elemento costitutivo di questa particolare fattispecie acquisitiva a favore del patrimonio del Comune (T.A.R. Piemonte, sentenza n. 973/2015, confermata da Consiglio di Stato, sentenza n. 3707/2022).

Poiché l’acquisizione gratuita di cui all’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001 ha carattere afflittivo nei confronti del proprietario, è necessaria la colpa di quest’ultimo nella mancata esecuzione dell’ordine di rispristino, altrimenti si risolverebbe in una espropriazione senza indennizzo per fine di interesse pubblico (T.A.R. Pescara, sentenza 26.05.2025, n. 213).

L’onere della prova in merito alla non imputabilità dell’omessa ottemperanza all’ordine di demolizione ricade sul soggetto passivo dell’acquisizione in ossequio al principio di vicinanza della prova (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2023).

Anche ai fini dell’applicazione della distinta sanzione pecuniaria è necessario accertare l’imputabilità al destinatario dell’inottemperanza all’ordine demolitorio."
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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 16.12.2025 n. 518 - Pres. Passoni - Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Passoni - Est. Giardino N. 518/2025 16/12/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "Il permesso di costruire non abilita il titolare a realizzare qualunque manufatto, ma gli consente l’edificazione dello specifico fabbricato descritto nel progetto: qualunque realizzazione difforme da quest’ultimo, anche se sia ridotta la volumetria o ne siano modificati il perimetro, le sagome e le altezze, comporta una ‘divergenza tra consentito e realizzato’.

La ‘totale difformità’ di cui all’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 si verifica anche nel caso di mancato completamento della costruzione, in quanto per ‘organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche plano volumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso’ deve intendersi anche il manufatto che sia stato parzialmente edificato con il cd. ‘scheletro’; sicchè nei casi di ‘divergenza tra consentito e realizzato’ rientra il ‘non finito architettonico’, il quale è ravvisabile quando le opere realizzate sono incomplete strutturalmente e funzionalmente, tanto da far individuare un manufatto diverso da quello autorizzato, oppure quando vi è stata la modifica dello stato dei luoghi con la realizzazione di un quid che neppure consenta di ravvisare un ‘volume’ (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza 30.07.2024 n. 14).

Non è sufficiente a denotare la completezza dell’opera la realizzazione degli elementi strutturali rilevanti, essendo necessario che l’opera sia anche idonea a svolgere la funzione per la quale è stata concepita. Al riguardo la giurisprudenza ha avuto cura di rimarcare che un manufatto è funzionalmente idoneo allo scopo per il quale era stato progettato quando ‘risulti dotato di porte, finestre, impianti elettrici e idrici e collegato al sistema fognante esterno; più in particolare, nel caso di immobile da destinare ad uso abitativo, si è ritenuto che le opere interne possono considerarsi completate dal punto di vista funzionale quando siano stati ultimati anche i lavori di intonacatura e rifinitura, non essendo sufficiente al suddetto scopo la mera predisposizione dei servizi igienici, dell’impianto di riscaldamento e delle attrezzature; non è invece necessaria l’avvenuta acquisizione del certificato di agibilità’ (T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 30.11.2022 n. 817)."
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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 09.12.2025 n. 548 - Pres. Panzironi Est. Colagrande

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Panzironi Est. Colagrande N. 548/2025 09/12/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "La mera rassegna giurisprudenziale dei principi che governano l’istituto dell’accesso agli atti senza specificare quali siano gli elementi mancanti, equivale ad enunciare una motivazione apparente, non potendo sostituire l’esplicita enunciazione dei presupposti di fatto che, a giudizio dell’amministrazione, impediscono di accogliere l’istanza.

È illegittimo il provvedimento con cui una Pubblica Amministrazione ha denegato ad una società esercente un’attività commerciale, che – riservandosi di promuovere azione di risarcimento ‘dei danni subiti a causa dell’andamento non regolare dei lavori’ e del permanere del cantiere che avrebbe sottratto alla libera visuale e reso difficilmente accessibile il locale – ha richiesto l’accesso alla documentazione inerente alla gestione del cantiere antistante l’esercizio commerciale, essendo assai verosimile che, dalla mancata conclusione dei lavori nel termine stabilito, siano derivati effetti negativi sull’avviamento dell’attività commerciale.

Il mancato versamento dei diritti di segreteria non può costituire elemento ostativo all’accoglimento dell’istanza di accesso."
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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Ordinanza del 20.10.2025 n. 193 – Pres. Passoni Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Passoni - Est. Giardino N. 193/2025 20/10/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il DASPO è una misura di carattere preventivo e non sanzionatorio con finalità prevalentemente diretta alla creazione di un ambiente che prevenga comportamenti violenti o pericolosi. Per tale misura, così come per tutto il diritto amministrativo della prevenzione, vale la logica del “più probabile che non”, non richiedendosi la certezza ogni oltre ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari.”

“Il DASPO, infatti, è una misura di prevenzione che presuppone la pericolosità sociale e non già la commissione di un reato, pertanto, ai fini della sua emissione, è sufficiente l’accertamento di un fumus di attribuibilità alla persona sottoposta alla misura delle condotte rilevanti per la verifica della pericolosità del soggetto.”

“Il DASPO può, dunque, essere disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulti aver tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse, e non solo nel caso di accertata lesione, in ottica di repressione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, in evidente ottica di prevenzione, come appunto nel caso di condotte che comportino o agevolino situazioni di “allarme” o di “pericolo”.”"