Area
Pubblicistica
Organo
T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima)
Numero
144/2026
Data
16 Mar 2026
Relatore
Pres. Passoni – Est. Balloriani
T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 16.03.2026 n. 144 - Pres. Passoni – Est. Balloriani
Massima Principale
"L’art. 31, comma 2, del d.p.r. 380/01, a mente del quale nella ingiunzione di demolizione delle opere abusive il dirigente o il responsabile competente indica l’area oggetto di acquisizione gratuita a favore del comune, deve intendersi nel senso che con il suddetto provvedimento si deve avvisare il responsabile dell’abuso circa il fatto che la mancata rimozione delle opere abusive entro il termine di novanta giorni comporta, a favore del comune, il trasferimento della proprietà del sedime interessato nonché dell’ulteriore area necessaria per la realizzazione di opere analoghe, con l’ulteriore precisazione che la mancanza di detto avviso comporta non già l’illegittimità dell’ordine di demolizione quanto, piuttosto, il mancato passaggio del sedime al patrimonio del comune nel caso di mancata rimozione delle opere abusive entro il termine di novanta giorni (dovendosi considerare l’avviso di che trattasi quale elemento costitutivo di questa particolare fattispecie acquisitiva a favore del patrimonio del Comune).
Nonostante la norma non sia esplicita sul punto, poiché l’acquisizione gratuita ha carattere afflittivo nei confronti del proprietario, è richiesta una colpa di quest’ultimo nella mancata esecuzione dell’ordine di rispristino (altrimenti si risolverebbe in una espropriazione senza indennizzo per fine di interesse pubblico).
L’onere della prova in merito alla non imputabilità dell’omessa ottemperanza all’ordine di demolizione ricade sul soggetto passivo dell’acquisizione, in ossequio al principio di vicinanza della prova (Adunanza Plenaria n. 16/2023).
Anche ai fini dell’applicazione della distinta sanzione pecuniaria è necessario accertare l’imputabilità al destinatario dell’inottemperanza all’ordine demolitorio."
Nonostante la norma non sia esplicita sul punto, poiché l’acquisizione gratuita ha carattere afflittivo nei confronti del proprietario, è richiesta una colpa di quest’ultimo nella mancata esecuzione dell’ordine di rispristino (altrimenti si risolverebbe in una espropriazione senza indennizzo per fine di interesse pubblico).
L’onere della prova in merito alla non imputabilità dell’omessa ottemperanza all’ordine di demolizione ricade sul soggetto passivo dell’acquisizione, in ossequio al principio di vicinanza della prova (Adunanza Plenaria n. 16/2023).
Anche ai fini dell’applicazione della distinta sanzione pecuniaria è necessario accertare l’imputabilità al destinatario dell’inottemperanza all’ordine demolitorio."
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