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Contratti pubblici

Trovati 16 provvedimenti correlati a questa materia.

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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 08.04.2026 n. 213 - Pres. Est. Perpetuini

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Est. Perpetuini N. 213/2026 08/04/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "L’art. 14, comma 4, D.Lgs. 36/2023 stabilisce che il valore stimato dell’appalto deve essere definito sulla base dell’importo totale pagabile al netto dell’IVA, tenendo conto delle eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. La norma, letta in coerenza con la disciplina unionale, richiede non soltanto che tali opzioni siano indicate, ma che siano reali, effettivamente programmabili e, soprattutto, sorrette da adeguata copertura economico-finanziaria.

La determinazione del valore stimato dell’appalto è un atto vincolato ai parametri di serietà e attendibilità della programmazione. Quando l’Amministrazione indica un valore superiore a quello realmente sostenibile, altera un elemento fondamentale della procedura, poiché i requisiti di partecipazione, la soglia comunitaria e altre scelte tecnico-procedurali discendono da tale valore.

La variante del quinto è applicabile solo se effettivamente prevista come scenario reale e non puramente nominale nell’economia dell’appalto, perché la sua natura è quella di facoltà dell’Amministrazione esercitabile nei limiti della programmazione indicata nei documenti di gara e conforme al quadro finanziario disponibile.

L’art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 dispone che il contratto di avvalimento reca l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Sotto tale profilo, la prescrizione della specificità dell’indicazione delle risorse che l’ausiliaria mette a disposizione dell’operatore economico non deve essere intesa come onere di analitica e dettagliata indicazione di ogni risorsa conferita. Infatti, l’onere di specificazione non deve spingersi sino all’indicazione numerica e delle esatte qualifiche del personale messo a disposizione nonché sino all’esatta quantificazione ed identificazione dei mezzi d’opera conferiti, risultando sufficiente la precisazione della messa a disposizione di personale qualificato e l’indicazione dei criteri per la quantificazione delle risorse e dei mezzi da conferire.

L’art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 36 del 2023 prevede inoltre che il contratto di avvalimento è normalmente oneroso. L’avverbio ‘normalmente’ consentirebbe anche le diverse ipotesi di avvalimento poste in essere dall’impresa ausiliaria con corrispettivi non direttamente proporzionati ai contenuti del sinallagma contrattuale."
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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 08.04.2026 n. 211 - Pres. Perpetuini - Est. Perilli

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Panzironi - Est. Perilli N. 211/2026 08/04/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "Deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di un appalto e dei pregressi atti di gara per carenza di copertura finanziaria e sopravvenuta mancata rispondenza della procedura di evidenza pubblica alle esigenze della stazione appaltante (Consiglio di Stato, Sez. III, 26.09.2013, n. 4809).

La sopravvenuta carenza di copertura finanziaria costituisce una valida ragione per revocare l’affidamento di un appalto a condizione che l’ampia discrezionalità che connota la valutazione dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio del potere di autotutela sia esercitata nei limiti della ragionevolezza, della logicità e del corretto accertamento dei presupposti fattuali.

La qualificazione di un provvedimento di autotutela prescinde dal nomen iuris, ricavandosi dal suo contenuto sostanziale oltre che dagli effetti che è destinato a produrre.

All’indizione obbligatoria di una gara centralizzata consegue che anche la determinazione assunta nell’esercizio del potere di autotutela decisoria (qualificabile come contrarius actus) debba necessariamente riferirsi alla gara unitaria nel suo complesso, prescindendo dalla sua suddivisione in lotti (Consiglio di Stato, Sez. V, 07.11.2025, n. 8676). La conservazione dei lotti nei quali non sono state riscontrate le criticità poste a fondamento del provvedimento di autotutela finirebbe, infatti, per risolversi nell’elusione dell’obbligo legale di affidamento dei beni o dei servizi in forma aggregata.

Il termine ordinatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 per la stipulazione del contratto, decorrente dall’aggiudicazione dell’appalto, è posto a tutela dell’aggiudicatario, al quale sono riconosciuti il diritto potestativo di affrancarsi dall’impegno assunto, ove egli ritenga che le condizioni di esecuzione dell’appalto non siano più aderenti alla propria organizzazione di impresa, ovvero, ove egli intenda conseguire il contratto, la possibilità di ricorrere avverso l’inerzia dell’Amministrazione e avverso gli eventuali provvedimenti di autotutela dalla stessa adottati."
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T.A.R. Abruzzo - L'Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 04.03.2026 n. 120 - Pres. Panzironi - Est. Perpetuini

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Est. Perpetuini N. 120/2026 04/03/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "La motivazione della richiesta di un determinato servizio di punta è logicamente ravvisabile nella finalità di consentire la selezione di un operatore che abbia già espresso la capacità di eseguire un servizio che presenti caratteristiche tecniche analoghe a quello oggetto di affidamento.

La facoltà della Stazione Appaltante di prevedere determinati requisiti di capacità professionale, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, è stabilita sia dal previgente (art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016) che dall’attuale codice dei contratti (art.10, comma 3, d.lgs. n. 36/2023), in attuazione del principio, dapprima affermato dalla Corte di giustizia (17.09.2002, in causa C-513/99), poi trasfuso nella direttiva 2014/24/UE laddove si prevede, con riferimento alle capacità tecniche e professionali, che ‘le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità’ (art. 58, paragrafo 4), confermando l’impostazione secondo la quale la Pubblica Amministrazione ha interesse ad incentivare la partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, che garantiscano elevati standard qualitativi al fine di svolgere al meglio le prestazioni oggetto di gara.

All’Amministrazione è garantita un’ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti tecnici, ancorché più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all’interesse pubblico perseguito.

Le clausole della lex specialis non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione.

Il principio del ‘favor partecipationis’ costituisce un criterio di interpretazione che può trovare applicazione solo a fronte di clausole ambigue, suscettibili di plurime interpretazioni."
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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 21.01.2026 n. 37 - Pres. Panzironi - Est. Perpetuini

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Est. Perpetuini N. 37/2026 21/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "Il progettista indicato come professionista esterno non assume la veste di concorrente né quella di operatore economico e, pertanto, non può ricorrere all’istituto dell’avvalimento (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza del 09.07.2020, n. 13).

È ammessa la sostituzione del progettista nell’ipotesi di carenza dei requisiti in capo a quest’ultimo, purché ciò non comporti una modifica sostanziale dell’offerta.

In materia di modificazioni soggettive dell’esecutore del contratto, non si prevede la rinnovazione delle procedure di gara da parte della Stazione Appaltante, né alcuna attività valutativa (discrezionale), ma la mera verifica oggettiva del possesso in capo al subentrante dei requisiti di qualificazione previsti dal codice dei contratti pubblici.

La posizione giuridica del soggetto subentrante in fase di esecuzione del contratto ha natura e consistenza di diritto soggettivo, con conseguente devoluzione della cognizione delle relative controversie alla giurisdizione del Giudice Ordinario."
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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 15.01.2026 n. 32 - Pres. Panzironi - Est. Perilli

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Panzironi - Est. Perilli N. 32/2026 15/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata e periodica, in quanto attinenti alla fase esecutiva del contratto, caratterizzata dalla posizione paritetica delle parti.

La disciplina della revisione dei prezzi negli appalti pubblici è affidata a regole speciali, derogatorie rispetto a quelle che disciplinano i comuni rapporti obbligatori tra privati, poste a tutela dell’economicità dell’azione amministrativa, della concorrenza e della finanza pubblica.

La clausola di revisione dei prezzi opera esclusivamente in caso di mera proroga e non in caso di rinnovo del contratto.

Il tratto distintivo tra l’istituto della proroga del rapporto contrattuale e l’istituto del rinnovo contrattuale deve essere individuato nella presenza, nel secondo, di una sia pur minima attività di negoziazione intercorsa tra le parti, del tutto assente nel primo: l’esito della nuova negoziazione che caratterizza il rinnovo contrattuale può, peraltro, concludersi anche con la conferma integrale delle condizioni poste in precedenza, dando vita ad un nuovo ed autonomo rapporto contrattuale, ancorché di contenuto identico a quello originario."
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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 23.12.2025 n. 581 - Pres. Panzironi - Est. Baraldi

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Panzironi - Est. Baraldi N. 581/2025 23/12/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "Il fatto che nel D.Lgs. n. 36/2023 la verifica dei requisiti avvenga precedentemente alla aggiudicazione non esclude che, sotto il profilo processuale, la partecipante che impugna l’aggiudicazione sia tenuta ad offrire una indicazione circa i requisiti di cui l’aggiudicataria sarebbe carente.

Dalla ritardata pubblicazione degli atti di gara non deriva l’illegittimità degli atti impugnati in quanto il ritardo nella pubblicazione dei predetti atti costituisce una mera irregolarità avente come unico effetto lo spostamento in avanti del termine per l’impugnazione.

Dalla lettura combinata degli articoli 36 e 90 del D.Lgs. n. 36/2023 deriva che sussiste un obbligo per la Stazione Appaltante di comunicare ai concorrenti la determina di aggiudicazione e tale obbligo deve essere espletato non necessariamente tramite PEC ma, in ogni caso, con una comunicazione personale al concorrente e non con la mera pubblicazione sulla piattaforma della predetta determina, in ciò dovendosi ritenere la differenza fra quanto prescritto dall’art. 90, che parla di ‘comunicazione’ a tutti i candidati non esclusi, rispetto a quanto previsto dall’art. 36, che parla di messa in disponibilità attraverso la piattaforma digitale utilizzata degli atti di gara ‘contestualmente alla comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 90’."
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T.A.R. Abruzzo - L'Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 15.12.2025 n. 565 - Pres. Panzironi - Est. Perpetuini

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Est. Perpetuini N. 565/2025 15/12/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "Il provvedimento con il quale l’Amministrazione revoca un suo precedente provvedimento deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento; tuttavia, il vizio di omessa comunicazione non può condurre all’annullamento del provvedimento di secondo grado nell’ipotesi in cui l’Amministrazione evidenzi che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso nonostante la partecipazione del soggetto interessato.

La giurisprudenza ha da sempre riconosciuto che la Stazione Appaltate sia titolare di un’ampia discrezionalità nella valutazione della situazione di fatto e nella scelta dell’opzione ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo economico-organizzativo sicché essa – dopo l’avvio della procedura di scelta del contraente – mantiene il potere di sospendere o, addirittura, di revocare per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, gli atti della procedura, chiarendosi come sia ‘sufficiente al riguardo che non risulti illogica né illegittima per manifesta abnormità o travisamento dei presupposti di fatto la decisione di perseguire una strada diversa’ (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5002/2011).

Per quanto connotato da margini di ampia discrezionalità, il potere di sospensione o di revoca non è, dunque, illimitato, dovendo l’Amministrazione fornire un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che, alla luce della comparazione dell’interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano la differente determinazione di procedere a un intervento di carattere tecnico differente da quello originario.

La sopravvenuta carenza di copertura finanziaria rappresenta una valida ragione per la revoca dell’affidamento di un appalto.

È legittimo il provvedimento con il quale la Stazione Appaltante sospende l’aggiudicazione dell’affidamento per carenza di copertura finanziaria atteso che, nei contratti pubblici, anche dopo l’intervento dell’aggiudicazione definitiva, non è precluso all’Amministrazione appaltante di incidere sull’aggiudicazione stessa, in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, che ben può consistere nella mancanza di risorse economiche idonee a sostenere l’affidamento stesso.

Il principio del risultato, sancito all’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 impone alle Amministrazioni Pubbliche di garantire che l’intero procedimento di gara, dall’affidamento alla stipula ed esecuzione del contratto, sia finalizzato al raggiungimento di un esito concreto e utile per l’interesse pubblico. Ritardi e incertezze sulla copertura finanziaria compromettono tale obiettivo, ostacolando la realizzazione dell’affidamento.

L’atto amministrativo fondato su più ordini di motivi deve considerarsi legittimo se almeno uno di essi sia esente da vizi e sia idoneo a giustificarlo congruamente. In caso di provvedimento plurimotivato, quindi, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui esso risulta incentrato può comportare l’illegittimità e il conseguente effetto annullatorio; al contrario, accertata la legittimità anche solo di uno dei motivi posti a fondamento del medesimo, è superfluo l’esame della fondatezza delle censure avverso gli ulteriori motivi a supporto dello stesso, i quali possono essere dichiarati assorbiti."
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T.A.R. Abruzzo - L'Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 04.12.2025 n. 540 - Pres. Panzironi Est. Perilli

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Panzironi - Est. Perilli N. 540/2025 04/12/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "Il termine di vincolatività dell’offerta è posto esclusivamente a favore dell’offerente, al quale è concessa la facoltà di ritirare l’offerta alla sua scadenza, anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento di aggiudicazione: la ratio del predetto termine è, infatti, quella di scongiurare il rischio che l’operatore economico che partecipa ad una procedura di gara sia costretto a mantenere ferma la propria offerta per un tempo indeterminato, eccedente il periodo di presumibile durata della gara.

Non può ritenersi illegittima l’aggiudicazione di una procedura di gara disposta successivamente alla scadenza del termine di vincolatività delle offerte, dal momento che il suo decorso, in assenza di un’univoca manifestazione di volontà da parte degli interessati, non è idoneo ad incidere né sulla validità né sull’efficacia delle offerte (Consiglio di Stato, Sez. III, 13.11.2020, n. 6989; Sez. V, 17.06.2019, n. 4050).

L’art. 77, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 non enuncia un divieto assoluto di immodificabilità delle commissioni giudicatrici delle gare di appalto per la rinnovazione delle operazioni di valutazione delle offerte, ma rimette la possibilità di sostituire l’intera commissione o singoli componenti della stessa alla discrezionalità della stazione appaltante, sulla scorta dei principi di economicità, di efficacia e di tempestività dell’azione amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, 23.12.2020, n. 8299)."
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T.A.R. Abruzzo - L'Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 18.11.2025 n. 504 - Pres. Panzironi - Est. Baraldi

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Panzironi - Est. Baraldi N. 504/2025 18/11/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "È legittimo il provvedimento con cui una Stazione Appaltante esclude un operatore economico che, pur in possesso della relativa qualifica, ha dichiarato di avvalersi del subappalto di altra impresa in percentuale superiore a quella massima consentita dalla legge di gara.

Il rispetto dell’autovincolo è confermato anche dal vigente codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), il quale annovera fra i principi fondamentali quello dell’affidamento e della buona fede, per cui occorre tutelare l’affidamento dell’operatore economico sul legittimo esercizio del potere amministrativo.

Il principio del risultato impone alla Stazione Appaltante di svolgere una gara aggiudicando ad un’offerta adeguata e idonea a conseguire la fornitura richiesta o a eseguire i lavori oggetto dell’appalto in modo efficace.

La determina a contrarre esterna la volontà dell’Amministrazione di indire una procedura di gara, precisando solamente alcune delle regole che saranno poi compiutamente disciplinate dai successivi documenti di gara, ossia il Bando ed il Disciplinare, i quali ultimi ben possono integrare e sviluppare i vari punti previsti dalla determina a contrarre.

Il soccorso istruttorio c.d. procedimentale non può essere attivato per offerte che non si mostrano incomplete, né affette da ambiguità ovvero incertezze circa la formulazione della proposta negoziale.

Non può essere invocato il principio del favor partecipationis ogni qual volta la Stazione Appaltante abbia escluso un’offerta in frontale contrasto con le norme della legge di gara."
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T.A.R. Abruzzo - L'Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 03.11.2025 n. 475 - Pres. Panzironi Est. Perilli

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Panzironi - Est. Perilli N. 475/2025 03/11/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "L’immediata impugnazione degli atti indittivi della procedura, da parte dell’operatore economico che non vi abbia partecipato, integra un’eccezione alla regola della c.d. doppia impugnativa, per cui colui che ha partecipato alla gara è legittimato a impugnare il bando unitamente agli atti applicativi: è, infatti, solo con la definizione della procedura in senso sfavorevole all’interessato che si concretizza la lesione della sua situazione soggettiva (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 26.04.2018, n. 4; 25.02.2014, n. 9; 07.04.2011, n. 4; 29.01.2003, n. 1).

La giurisprudenza ha circoscritto a tre ipotesi tassative l’onere di immediata impugnazione degli atti di gara, ovvero la radicale contestazione dell’indizione, la mancata indizione di una gara e l’impugnazione di clausole del bando che si assumono come immediatamente escludenti.

Per clausole immediatamente escludenti, devono intendersi le clausole che – di fatto – rendono impossibile, per ragioni oggettive che esulano dalla normale alea contrattuale, la formulazione di un’offerta apprezzabile da parte dell’operatore economico, con esclusione di tutte quelle clausole che si rivelino idonee, in astratto, a penalizzarlo nel confronto competitivo, le quali potranno essere censurate solo dopo lo svolgimento di tale confronto.

Lo strumento contrattuale dell’Accordo Quadro, disciplinato dall’art. 59 del D.Lgs. 36/2023, mira a perseguire la semplificazione e l’efficienza degli appalti pubblici, mediante lo sfruttamento delle economie di scala ritraibili dall’acquisizione in forma aggregata di prestazioni ripetitive, preservando, al contempo, la flessibilità degli acquisti da parte delle amministrazioni contraenti.

A seguito delle modificazioni introdotte dal D.Lgs. 31.12.2024, n. 209 (c.d. Decreto Correttivo), nell’accordo quadro concluso con più operatori economici, senza la riapertura del confronto competitivo, ‘la decisione a contrarre indica altresì le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare l’effettiva remuneratività dei singoli contratti attuativi’. Il comma 4, lettera a), del medesimo articolo prevede, altresì, che nei documenti di gara devono rinvenirsi ‘le condizioni oggettive…per determinare quale degli operatori economici parti dell’accordo effettuerà la prestazione’ e che tale scelta debba avvenire ‘con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione’."
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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 23.10.2025 n. 378 - Pres. Passoni Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Passoni - Est. Giardino N. 378/2025 23/10/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "In ordine alla relazione tra ricorso principale e incidentale, la giurisprudenza ha chiarito che il rapporto di priorità logica tra ricorso principale ed incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto dall’orientamento sinora prevalente, nel senso che il ricorso principale deve essere esaminato per primo per ragioni di economia processuale, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale.

In altri termini, l’ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali. Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (rectius, sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) della aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l’aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all’accoglimento del ricorso incidentale (T.A.R. L’Aquila, sentenze nn. 23/2022 e 398/2021; Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza, n. 4431/2020; T.A.R. Campania, Napoli, sentenza n. 5688/2020).

In sede di gara d’appalto e allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, le soluzioni migliorative si differenziano dalla varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dall’Amministrazione, mentre le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara e l’individuazione dei relativi requisiti minimi che segnano i limiti entro i quali l’opera proposta dal concorrente costituisce un aliud rispetto a quella prefigurata dalla Pubblica Amministrazione, pur tuttavia consentito (Cons. di Stato, Sez. V, 24.10.2013, n. 5160; Cons. di Stato, Sez. V, 20.02.2014, n. 819; Cons. di Stato, VI, 19.06.2017, n. 2969; Cons. di Stato, sez. V, 18.02.2018, n. 1097; Cons. Stato, Sez. V, 21.06.2021, n. 4754; Cons. Stato, sez. V, 21.09.2022, n. 8123).

Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell’offerta non può estendersi oltre l’apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all’organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un’autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell’anomalia, trattandosi di questione riservata all’esclusiva discrezionalità tecnica dell’amministrazione."
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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 12.07.2025 n. 356 - Pres. Panzironi Est. Perpetuini

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Est. Perpetuini N. 356/2025 12/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“È da considerare tardivo il ricorso con cui ci si duole del mancato inserimento delle regole sui c.d. CAM (Criteri Ambientali Minimi) nel bando di gara senza però impugnare quest’ultimo nei trenta giorni decorrenti dalla sua pubblicazione.”

“Quando la violazione dei principi che informano le procedure di evidenza pubblica risulta già immediatamente evidente e percepibile al momento dell’indizione della gara, posporre l’impugnazione della lex specialis al momento dell’aggiudicazione non solo non risulta coerente, ma si pone anche in contrasto con il dovere di leale collaborazione e con i principi di economicità dell’azione amministrativa e di legittimo affidamento, immanenti anche nel procedimento amministrativo che governa le procedure evidenziali.”"
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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 05.04.2025 n. 142 - Pres. Passoni Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Passoni - Est. Giardino N. 142/2025 05/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Sussiste la possibilità che la stazione appaltante corregga gli errori materiali inficianti l’offerta, a condizione che l’effettiva volontà negoziale dell’impresa partecipante alla gara sia individuabile in modo certo nell’offerta presentata, senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere a esiti univoci circa la portata dell’impegno ivi assunto (Cons. Stato, sez. V, 10.01.2024, n. 358).”

“In altri termini, la ricerca della volontà dell’offerente ben può consistere anche nell’individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta: l’errore materiale direttamente emendabile è infatti solo quello che può essere percepito e rilevato immediatamente e ictu oculi dal contesto stesso dell’atto, e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive della volontà, che deve risultare agevolmente individuabile e chiaramente riconoscibile da chiunque.”

“Non è, infatti, esigibile da parte della stazione appaltante uno sforzo di ricostruzione logica dell’offerta esteso a più atti da inquadrare sinotticamente, men che meno se mediato da una sorta di immedesimazione soggettiva dell’interprete nella prospettiva valutativa dell’operatore economico. Neppure pare ragionevole gravare l’amministrazione di un obbligo di diligenza ricostruttiva addirittura maggiore di quello che ci si aspetta e si può esigere dallo stesso concorrente nella fase di compilazione e confezionamento della sua offerta (Cons. Stato, sez. III, 07.07.2022, n. 5650).”"
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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 26.04.2024 n. 204/2024 - Pres. Germana Panzironi – Est. Mario Gabriele Perpetuini

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Est. Perpetuini N. 204/2024 26/04/2024
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Massima Rilevante:

format_quote "Il divieto di cui all’art. 77, comma 4, del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 va interpretato nel senso che l’incompatibilità a far parte della Commissione di gara riguarda soltanto i membri che abbiano materialmente, sostanzialmente ed effettivamente predisposto, o quanto meno contribuito a predisporre, il contenuto della lex specialis, non essendo, di contro, sufficiente un apporto meramente formale, estrinsecatosi nell’approvazione e/o nella sottoscrizione del frutto dell’altrui opera. La fattispecie di incompatibilità declinata dall’art. 77, comma 4, del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 deve ricavarsi dal dato sostanziale della concreta partecipazione alla redazione degli atti di gara, al di là del profilo formale della sottoscrizione degli stessi e indipendentemente dal fatto che il soggetto in questione sia il funzionario responsabile dell’Ufficio competente. Per predisposizione materiale della legge di gara deve intendersi, cioè, non già un qualsiasi apporto al procedimento di approvazione dello stesso, quanto piuttosto una effettiva e concreta capacità di definirne autonomamente il contenuto, con valore univocamente vincolante per l’Amministrazione ai fini della valutazione delle offerte, così che in definitiva il suo contenuto prescrittivo sia riferibile esclusivamente al Funzionario."
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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione 1) – Sentenza del 22.02.2024 n. 58/2024 – Pres. Passoni – Est. Lomazzi

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Passoni - Est. Lomazzi N. 58/2024 22/02/2024
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Massima Rilevante:

format_quote "“L’esame dell’offerta tecnica deve rimanere ben distinto da quello dell’offerta economica, da conoscere solo in una seconda fase, senza possibilità dunque che nella prima siano contenuti elementi tali da far risalire alla seconda e dunque da influenzare le considerazioni della Commissione di gara e quindi in definitiva compromettere la necessaria imparzialità di giudizio dell’Organo di valutazione.

In omaggio ai dettami di semplificazione amministrativa e di non aggravamento del procedimento, nonché alle specifiche previsioni di acquisizione ex officio dei documenti necessari all’istruttoria, codificate dagli artt. 6, comma 1, lett. b), e 18, comma 2, della Legge 7.8.1990, n. 241, le Stazioni Appaltanti non possono onerare gli operatori economici partecipanti di produrre documentazione già precedentemente richiesta ed acquisita.

Nell’eventualità in cui sia stata disposta la proroga dei termini per la presentazione delle offerte e, nelle more, non si sia dato ancora concreto avvio, mercè l’apertura e l’esame delle buste contenenti le offerte tecniche, alle operazioni prettamente valutative, la Stazione Appaltante non è tenuta a rinnovare la composizione della Commissione Giudicatrice originariamente designata.”"
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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 24.01.2024 n. 22/2024 - Pres. Passoni – Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Passoni - Est. Giardino N. 22/2024 24/01/2024
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio dell’attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione: pertanto, le censure che attengono al merito di tale valutazione sono inammissibili, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica.
Per sconfessare il giudizio della Commissione giudicatrice non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi piuttosto dimostrare la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.
L’osservanza dei criteri fissati nella legge di gara si impone a pena di illegittimità dell’azione in concreto esercitata: infatti, i predetti criteri valutativi vincolano rigidamente l’operato del seggio di gara, obbligato alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ossequio ai principi di tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di selezione alle quali l’Amministrazione si è originariamente autovincolata.
Quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle successive determinazioni.
Nelle controversie relative alla contestazione degli esiti di una procedura di gara non può prescindersi – ai fini della verifica della sussistenza di un concreto e attuale interesse al ricorso – dalla c.d. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente dimostrare (o comunque quantomeno fornire un principio di prova) la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata.
Il criterio di equivalenza, se può trovare ingresso rispetto ai requisiti tecnici essenziali delle offerte, non può invece trovare applicazione rispetto ai criteri di valutazione qualitativa della componente tecnica delle offerte economicamente più vantaggiose.”"