Area
Pubblicistica
Organo
T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima)
Numero
206/2026
Data
24 Apr 2026
Relatore
Pres. Cavallo - Est. Ieva
T.A.R. Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 24.04.2026 n. 206 - Pres. Cavallo - Est. Ieva
Massima Principale
"L’art. 4 del d.l. n. 44/2021, convertito con modifiche dalla legge n. 76/2021 (‘Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2’) ha imposto, a talune specifiche categorie del personale del pubblico impiego, l’obbligo vaccinale, al fine di poter fronteggiare la diffusione pandemica del virus SARS-CoV-2.
L’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, prevede come conseguenza dell’inadempimento all’obbligo vaccinale l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
La legittimità della misura della sospensione dal lavoro per coloro che non si sottopongono all’obbligo della vaccinazione è stata confermata dalla Corte costituzionale (con le sentenze nn. 14 e 15 del 09.02.2023 e n. 188 del 28.11.2024) e dal Consiglio di Stato (con la sentenza della Sez. III n. 7045/2021).
Ulteriori conseguenze pregiudizievoli non sono espressamente previste dalla normativa e, pertanto, deve considerarsi illegittima la misura della perdita dell’anzianità di servizio o di grado per il personale del pubblico impiego sospeso dal servizio per omessa vaccinazione."
L’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, prevede come conseguenza dell’inadempimento all’obbligo vaccinale l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
La legittimità della misura della sospensione dal lavoro per coloro che non si sottopongono all’obbligo della vaccinazione è stata confermata dalla Corte costituzionale (con le sentenze nn. 14 e 15 del 09.02.2023 e n. 188 del 28.11.2024) e dal Consiglio di Stato (con la sentenza della Sez. III n. 7045/2021).
Ulteriori conseguenze pregiudizievoli non sono espressamente previste dalla normativa e, pertanto, deve considerarsi illegittima la misura della perdita dell’anzianità di servizio o di grado per il personale del pubblico impiego sospeso dal servizio per omessa vaccinazione."
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