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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 30.03.2026 n. 194 - Pres. Panzironi - Est. Allegretta

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Panzironi - Est. Allegretta N. 194/2026 30/03/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "L’accreditamento istituzionale disciplinato dall’art. 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992 costituisce esclusivamente un presupposto di idoneità qualitativa, ovvero una condizione necessaria ma non sufficiente per l’accesso al finanziamento pubblico, il quale ultimo resta ancorato alla definizione del fabbisogno prestazionale e alla correlata fissazione dei tetti di spesa (attività che richiedono un delicato bilanciamento tra la tutela della salute e l’ineludibile esigenza di equilibrio economico del bilancio sanitario regionale).

Non è possibile postulare l’esistenza di un automatismo giuridico tra l’ottenimento dell’accreditamento istituzionale e la pretesa di un’immediata contrattualizzazione, atteso che quest’ultima è subordinata all’esercizio del potere programmatorio regionale e alla verifica della sua effettiva sostenibilità finanziaria.

L’assunto secondo cui l’esclusione dalla negoziazione equivarrebbe a una sospensione dell’accreditamento ex art. 7 della L.R. n. 32/2007 è giuridicamente inconsistente, poiché l’accreditamento attiene alla qualità della struttura e permane intatto, mentre la contrattualizzazione attiene al rapporto obbligatorio di fornitura, la cui mancata instaurazione non lede l’abilitazione tecnica del privato.

Il principio di concorrenza nel settore sanitario non può essere inteso in senso assoluto, dovendo essere declinato all’interno di un sistema di ‘mercato amministrato’ dove l’accesso è contingentato da parametri oggettivi di programmazione e copertura finanziaria."