Area
Pubblicistica
Organo
T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima)
Numero
213/2026
Data
08 Apr 2026
Relatore
Pres. Est. Perpetuini
T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 08.04.2026 n. 213 - Pres. Est. Perpetuini
Massima Principale
"L’art. 14, comma 4, D.Lgs. 36/2023 stabilisce che il valore stimato dell’appalto deve essere definito sulla base dell’importo totale pagabile al netto dell’IVA, tenendo conto delle eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. La norma, letta in coerenza con la disciplina unionale, richiede non soltanto che tali opzioni siano indicate, ma che siano reali, effettivamente programmabili e, soprattutto, sorrette da adeguata copertura economico-finanziaria.
La determinazione del valore stimato dell’appalto è un atto vincolato ai parametri di serietà e attendibilità della programmazione. Quando l’Amministrazione indica un valore superiore a quello realmente sostenibile, altera un elemento fondamentale della procedura, poiché i requisiti di partecipazione, la soglia comunitaria e altre scelte tecnico-procedurali discendono da tale valore.
La variante del quinto è applicabile solo se effettivamente prevista come scenario reale e non puramente nominale nell’economia dell’appalto, perché la sua natura è quella di facoltà dell’Amministrazione esercitabile nei limiti della programmazione indicata nei documenti di gara e conforme al quadro finanziario disponibile.
L’art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 dispone che il contratto di avvalimento reca l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Sotto tale profilo, la prescrizione della specificità dell’indicazione delle risorse che l’ausiliaria mette a disposizione dell’operatore economico non deve essere intesa come onere di analitica e dettagliata indicazione di ogni risorsa conferita. Infatti, l’onere di specificazione non deve spingersi sino all’indicazione numerica e delle esatte qualifiche del personale messo a disposizione nonché sino all’esatta quantificazione ed identificazione dei mezzi d’opera conferiti, risultando sufficiente la precisazione della messa a disposizione di personale qualificato e l’indicazione dei criteri per la quantificazione delle risorse e dei mezzi da conferire.
L’art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 36 del 2023 prevede inoltre che il contratto di avvalimento è normalmente oneroso. L’avverbio ‘normalmente’ consentirebbe anche le diverse ipotesi di avvalimento poste in essere dall’impresa ausiliaria con corrispettivi non direttamente proporzionati ai contenuti del sinallagma contrattuale."
La determinazione del valore stimato dell’appalto è un atto vincolato ai parametri di serietà e attendibilità della programmazione. Quando l’Amministrazione indica un valore superiore a quello realmente sostenibile, altera un elemento fondamentale della procedura, poiché i requisiti di partecipazione, la soglia comunitaria e altre scelte tecnico-procedurali discendono da tale valore.
La variante del quinto è applicabile solo se effettivamente prevista come scenario reale e non puramente nominale nell’economia dell’appalto, perché la sua natura è quella di facoltà dell’Amministrazione esercitabile nei limiti della programmazione indicata nei documenti di gara e conforme al quadro finanziario disponibile.
L’art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 36/2023 dispone che il contratto di avvalimento reca l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Sotto tale profilo, la prescrizione della specificità dell’indicazione delle risorse che l’ausiliaria mette a disposizione dell’operatore economico non deve essere intesa come onere di analitica e dettagliata indicazione di ogni risorsa conferita. Infatti, l’onere di specificazione non deve spingersi sino all’indicazione numerica e delle esatte qualifiche del personale messo a disposizione nonché sino all’esatta quantificazione ed identificazione dei mezzi d’opera conferiti, risultando sufficiente la precisazione della messa a disposizione di personale qualificato e l’indicazione dei criteri per la quantificazione delle risorse e dei mezzi da conferire.
L’art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 36 del 2023 prevede inoltre che il contratto di avvalimento è normalmente oneroso. L’avverbio ‘normalmente’ consentirebbe anche le diverse ipotesi di avvalimento poste in essere dall’impresa ausiliaria con corrispettivi non direttamente proporzionati ai contenuti del sinallagma contrattuale."
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