Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.04.2026 n. 394/2026 - Giudice: Dott.ssa Di Fine
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott.ssa Maria Michela Di Fine
Numero / Anno
394/2026
Data Deposito
07/04/2026
1
""in tema di stupefacenti, la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza."
" Non è peraltro necessario che, nel singolo caso, sia accertata la sussistenza di tutti gli indici sintomatici della destinazione a terzi dello stupefacente, purchè detta destinazione sia appurata oltre ogni ragionevole dubbio, sulla base di uno o più elementi indicativi della finalità di spaccio presenti nel caso concreto. Conseguentemente, la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto.""
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.04.2026 n. 518/2026 - Giudice: Dott. Sarandrea
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott. Sarandrea
Numero / Anno
518/2026
Data Deposito
02/04/2026
1
""Per l’integrazione del delitto di cui all'art. 7 D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, occorre che le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell' autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza siano funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge.""
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 04.03.2026 n. 368/2026 - Giudice: Dott. Colantonio
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott. Colantonio
Numero / Anno
368/2026
Data Deposito
04/03/2026
1
""La confisca prevista dall'art. 6 della l. 22 maggio 1975 n. 152 si applica a tutti i delitti ed alle contravvenzioni concernenti le armi, anche in caso di declaratoria di estinzione del reato, restando esclusa solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello di appartenenza dell'arma a persona estranea al reato medesimo.""
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 27.01.2026 n. 140/2026 - GOT: Dott.ssa Teresa De Lutiis
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott.ssa Teresa De Lutiis
Numero / Anno
140/2026
Data Deposito
27/01/2026
1
"il momento consumativo del reato non coincide con quello dell’ordine di pagamento, ma con l’accreditamento sul conto del beneficiario. Non risulta il luogo di accredito del beneficiario; Quindi ai fini della competenza per territorio dovrà farsi riferimento al domicilio o residenza dell’intestatario."
Tribunale di Pescara – Sentenza 22.01.2026 n. 81 – Giudice Dott.ssa Cordisco
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott.ssa Cordisco
Numero / Anno
81
Data Deposito
22/01/2026
1
"(…) perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 cc, “è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto”. (…) Quanto alla natura della responsabilità in questione la Suprema Corte la riconduce al paradigma della responsabilità aquiliana. Da tale natura extracontrattuale, discende l’applicazione delle relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova: non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua"
2
"(…) il danno risarcibile per responsabilità precontrattuale si sostanzia nell’interesse negativo (contrapposto all’interesse all’adempimento), rappresentato sia dalle spese inutilmente sopportate, sia dalla perdita di ulteriori occasioni per la stipulazione con un eventuale diverso contraente di un contratto altrettanto o maggiormente vantaggioso, e dunque non comprende, in particolare, il lucro cessante risarcibile se il contratto non fosse stato poi adempiuto o fosse stato risolto per colpa della controparte. In altri termini (…) l’interesse leso attiene al corretto svolgimento delle trattative ed il danno risarcibile consiste nella diminuzione patrimoniale direttamente conseguente al comportamento della controparte, ovvero coincide con il c.d. interesse contrattuale negativo, comprendente sia il danno emergente, ovvero le perdite subite, che il lucro cessante, nei limiti in cui il mancato guadagno possa sussistere in relazione e limitatamente alle trattative. (…) In sostanza, i pregiudizi risarcibili sono solo quelli relativi ai costi inutilmente sostenuti per le trattative ed ai danni in rapporto di causalità immediata e diretta con la presunta violazione dell’obbligo di buona fede”."
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.01.2026 n. 113/2026 - Giudice: Dott. Sarandrea
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott. Sarandrea
Numero / Anno
113/2026
Data Deposito
22/01/2026
1
"In tema di foglio di via obbligatorio, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell’ordine di allontanamento, costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la sua legittima emissione cosicché tale provvedimento non può essere applicato nei confronti di un soggetto che non abbia la residenza nel territorio dello Stato né una fissa dimora."
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.01.2026 n. 98/2026 - GOT: Dott.ssa Mariani
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott.ssa Mariani
Numero / Anno
98/2026
Data Deposito
21/01/2026
1
"Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 C.d.S., non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione."
2
"A differenza del reato ex art. 186 cds (guida in stato di ebbrezza) per la configurabilità del reato ex art. 187 occorre provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma anche che l’agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione, il che si desume dal tenore letterale della norma incriminatrice che appunto punisce chi si sia messo alla guida non dopo aver assunto le sostanze stupefacenti ma in stato di alterazione dovuto dall’assunzione. Ai fini della configurabilità dell’illegittimità della condotta occorre l’esistenza di un nesso eziologico tra l’assunzione e lo stato di alterazione ovverosia occorre unitamente all’accertamento biologico anche la valutazione sintomatica della persona atto a stabilire che in quel momento la persona fosse in stato di alterazione: ciò perché le tracce dello stupefacente permangono nell’organismo per diversi giorni dopo l’assunzione, con esito positivo del test biologico del soggetto che però a distanza di giorni non si trova più in stato di alterazione al momento del sinistro."
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Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.01.2026 n. 80/2026 - GOT: Dott. Colantonio
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott. Colantonio
Numero / Anno
80/2026
Data Deposito
21/01/2026
1
"Il brevissimo lasso temporale, rispetto all'orario autorizzato, e la circostanza che il prevenuto si attivava per esplicare un’attività capace di garantire mezzi di sostentamento ed il corretto reinserimento sociale costituiscono elementi che escludono di poter ritenere sussistente […] il dolo generico necessario per integrare il reato di cui all’art. 385 c.p."
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.01.2026 n. 88/2026 - - GIUDICE: G.O.P. Dott.ssa Teresa Roberta De Lutiis
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott.ssa Teresa De Lutiis
Numero / Anno
88/2026
Data Deposito
20/01/2026
1
"Le dichiarazioni della persona offesa, soprattutto quando pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, possano fondare da sole una pronuncia di condanna, ove risultino attendibili e corroborate da elementi oggettivi di riscontro"
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 19.01.2026 n. 25/2026 - GOT: Dott.ssa Maria Michela Di Fine
Organo
Tribunale di Pescara
Relatore
Dott.ssa Maria Michela Di Fine
Numero / Anno
25/2026
Data Deposito
19/01/2026
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"Non si ravvisa alcuno degli elementi previsti dal secondo comma dell’art. 131 bis c.p. che escludono la valutazione di particolare tenuità della condotta, né la fattispecie di reato rientra tra le ipotesi ostative di cui al terzo comma della citata norma. Inoltre, non risultando accertata la partecipazione dell’imputato alla effrazione del cancello di sicurezza né ai disordini e scontri successivi, deve ritenersi l’esiguità della lesione al bene giuridico protetto dalla norma."