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Organo T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima)
Numero 175/2026
Data 03 Apr 2026
Relatore Pres. Passoni - Est. Lomazzi

T.A.R. Abruzzo - Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 03.04.2026 n. 175 - Pres. Passoni - Est. Lomazzi

Massima Principale

"Le scelte di pianificazione urbanistica dei Comuni sono caratterizzate da amplia discrezionalità, come tali sindacabili e dunque censurabili solo in caso di evidenti e macroscopici vizi di illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza (Cons. Stato, Sez. VII, n. 6424/2025).

La valutazione dell’idoneità delle aree a soddisfare specifici interessi urbanistici rientra parimenti nell’ambito dell’esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, rispetto al quale non è configurabile il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, eccezion fatta per le sole ipotesi di errori di fatto o abnormi illogicità (Cons. Stato, Sez. II, n. 3806/2019).

Non è richiesta una specifica e dettagliata spiegazione allorchè si proceda all’emissione di un nuovo PRG, con una complessiva ridefinizione urbanistica del territorio comunale, con conseguente obbligo di motivazione che ricade non già sulla singola previsione, bensì solo sul complesso delle scelte effettuate dall’Ente locale, secondo i criteri di sufficienza e congruità (Cons. Stato, IV, n. 6483/2018)."

Approfondimenti Giurisprudenziali

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