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Organo T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima)
Numero 34/2026
Data 30 Mar 2026
Relatore Pres. Passoni - Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – ordinanza depositata il 30.03.2026 n. 34 - Pres. Passoni - Est. Giardino

Massima Principale

"In materia di autorizzazioni di polizia, l’Amministrazione, pur esprimendo una
valutazione discrezionale circa il requisito della non affidabilità del privato, non può
prescindere, nei provvedimenti di diniego, da una congrua e adeguata istruttoria, della quale
dar conto in motivazione, onde evidenziare le circostanze di fatto che farebbero ritenere il
soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi, con la conseguenza che,
qualora si tratti di denunce penali ovvero di segnalazioni della Autorità di Pubblica
Sicurezza, l’Amministrazione non può limitarsi a richiamarle acriticamente o a trarre dalle
stesse un automatico giudizio negativo, ma deve operare un’autonoma valutazione dei fatti
che ne sono alla base (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 28.01.2022, n. 614).
Quando il destinatario del provvedimento è una  guardia  particolare  giurata,
l'Autorità amministrativa, nell’esercizio della propria ampia discrezionalità, deve tener conto
del fatto che l’eventuale revoca dei titoli abilitativi può incidere sulla capacità lavorativa
dell’interessato e quindi sulla sua possibilità di produrre reddito e di reperire risorse per il
sostentamento proprio e della propria famiglia; di conseguenza in tal caso occorre che il
provvedimento sia sorretto da una motivazione più rigorosa rispetto a quella che potrebbe
invece adeguatamente suffragare analoghi provvedimenti in materia di armi emanati nei
confronti di soggetti che non svolgono tale attività professionale (T.A.R. Piemonte, sez. I,
11.07.2014 n. 1220)."

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