Area
Pubblicistica
Organo
T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima)
Numero
211/2026
Data
08 Apr 2026
Relatore
Pres. Panzironi - Est. Perilli
T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 08.04.2026 n. 211 - Pres. Perpetuini - Est. Perilli
Massima Principale
"Deve ritenersi legittimo il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione di un appalto e dei pregressi atti di gara per carenza di copertura finanziaria e sopravvenuta mancata rispondenza della procedura di evidenza pubblica alle esigenze della stazione appaltante (Consiglio di Stato, Sez. III, 26.09.2013, n. 4809).
La sopravvenuta carenza di copertura finanziaria costituisce una valida ragione per revocare l’affidamento di un appalto a condizione che l’ampia discrezionalità che connota la valutazione dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio del potere di autotutela sia esercitata nei limiti della ragionevolezza, della logicità e del corretto accertamento dei presupposti fattuali.
La qualificazione di un provvedimento di autotutela prescinde dal nomen iuris, ricavandosi dal suo contenuto sostanziale oltre che dagli effetti che è destinato a produrre.
All’indizione obbligatoria di una gara centralizzata consegue che anche la determinazione assunta nell’esercizio del potere di autotutela decisoria (qualificabile come contrarius actus) debba necessariamente riferirsi alla gara unitaria nel suo complesso, prescindendo dalla sua suddivisione in lotti (Consiglio di Stato, Sez. V, 07.11.2025, n. 8676). La conservazione dei lotti nei quali non sono state riscontrate le criticità poste a fondamento del provvedimento di autotutela finirebbe, infatti, per risolversi nell’elusione dell’obbligo legale di affidamento dei beni o dei servizi in forma aggregata.
Il termine ordinatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 per la stipulazione del contratto, decorrente dall’aggiudicazione dell’appalto, è posto a tutela dell’aggiudicatario, al quale sono riconosciuti il diritto potestativo di affrancarsi dall’impegno assunto, ove egli ritenga che le condizioni di esecuzione dell’appalto non siano più aderenti alla propria organizzazione di impresa, ovvero, ove egli intenda conseguire il contratto, la possibilità di ricorrere avverso l’inerzia dell’Amministrazione e avverso gli eventuali provvedimenti di autotutela dalla stessa adottati."
La sopravvenuta carenza di copertura finanziaria costituisce una valida ragione per revocare l’affidamento di un appalto a condizione che l’ampia discrezionalità che connota la valutazione dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio del potere di autotutela sia esercitata nei limiti della ragionevolezza, della logicità e del corretto accertamento dei presupposti fattuali.
La qualificazione di un provvedimento di autotutela prescinde dal nomen iuris, ricavandosi dal suo contenuto sostanziale oltre che dagli effetti che è destinato a produrre.
All’indizione obbligatoria di una gara centralizzata consegue che anche la determinazione assunta nell’esercizio del potere di autotutela decisoria (qualificabile come contrarius actus) debba necessariamente riferirsi alla gara unitaria nel suo complesso, prescindendo dalla sua suddivisione in lotti (Consiglio di Stato, Sez. V, 07.11.2025, n. 8676). La conservazione dei lotti nei quali non sono state riscontrate le criticità poste a fondamento del provvedimento di autotutela finirebbe, infatti, per risolversi nell’elusione dell’obbligo legale di affidamento dei beni o dei servizi in forma aggregata.
Il termine ordinatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 per la stipulazione del contratto, decorrente dall’aggiudicazione dell’appalto, è posto a tutela dell’aggiudicatario, al quale sono riconosciuti il diritto potestativo di affrancarsi dall’impegno assunto, ove egli ritenga che le condizioni di esecuzione dell’appalto non siano più aderenti alla propria organizzazione di impresa, ovvero, ove egli intenda conseguire il contratto, la possibilità di ricorrere avverso l’inerzia dell’Amministrazione e avverso gli eventuali provvedimenti di autotutela dalla stessa adottati."
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