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Sospensione

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 30.03.2026 n. 194 - Pres. Panzironi - Est. Allegretta

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Panzironi - Est. Allegretta N. 194/2026 30/03/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "L’accreditamento istituzionale disciplinato dall’art. 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992 costituisce esclusivamente un presupposto di idoneità qualitativa, ovvero una condizione necessaria ma non sufficiente per l’accesso al finanziamento pubblico, il quale ultimo resta ancorato alla definizione del fabbisogno prestazionale e alla correlata fissazione dei tetti di spesa (attività che richiedono un delicato bilanciamento tra la tutela della salute e l’ineludibile esigenza di equilibrio economico del bilancio sanitario regionale).

Non è possibile postulare l’esistenza di un automatismo giuridico tra l’ottenimento dell’accreditamento istituzionale e la pretesa di un’immediata contrattualizzazione, atteso che quest’ultima è subordinata all’esercizio del potere programmatorio regionale e alla verifica della sua effettiva sostenibilità finanziaria.

L’assunto secondo cui l’esclusione dalla negoziazione equivarrebbe a una sospensione dell’accreditamento ex art. 7 della L.R. n. 32/2007 è giuridicamente inconsistente, poiché l’accreditamento attiene alla qualità della struttura e permane intatto, mentre la contrattualizzazione attiene al rapporto obbligatorio di fornitura, la cui mancata instaurazione non lede l’abilitazione tecnica del privato.

Il principio di concorrenza nel settore sanitario non può essere inteso in senso assoluto, dovendo essere declinato all’interno di un sistema di ‘mercato amministrato’ dove l’accesso è contingentato da parametri oggettivi di programmazione e copertura finanziaria."
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T.A.R. Abruzzo - L'Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 15.12.2025 n. 565 - Pres. Panzironi - Est. Perpetuini

T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) Rel. Pres. Est. Perpetuini N. 565/2025 15/12/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "Il provvedimento con il quale l’Amministrazione revoca un suo precedente provvedimento deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento; tuttavia, il vizio di omessa comunicazione non può condurre all’annullamento del provvedimento di secondo grado nell’ipotesi in cui l’Amministrazione evidenzi che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso nonostante la partecipazione del soggetto interessato.

La giurisprudenza ha da sempre riconosciuto che la Stazione Appaltate sia titolare di un’ampia discrezionalità nella valutazione della situazione di fatto e nella scelta dell’opzione ritenuta più vantaggiosa sotto il profilo economico-organizzativo sicché essa – dopo l’avvio della procedura di scelta del contraente – mantiene il potere di sospendere o, addirittura, di revocare per documentate e motivate esigenze di interesse pubblico, anche consistenti in un diverso apprezzamento dei medesimi presupposti già considerati, gli atti della procedura, chiarendosi come sia ‘sufficiente al riguardo che non risulti illogica né illegittima per manifesta abnormità o travisamento dei presupposti di fatto la decisione di perseguire una strada diversa’ (in tal senso, ex multis, Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5002/2011).

Per quanto connotato da margini di ampia discrezionalità, il potere di sospensione o di revoca non è, dunque, illimitato, dovendo l’Amministrazione fornire un’adeguata motivazione in ordine alle ragioni che, alla luce della comparazione dell’interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano la differente determinazione di procedere a un intervento di carattere tecnico differente da quello originario.

La sopravvenuta carenza di copertura finanziaria rappresenta una valida ragione per la revoca dell’affidamento di un appalto.

È legittimo il provvedimento con il quale la Stazione Appaltante sospende l’aggiudicazione dell’affidamento per carenza di copertura finanziaria atteso che, nei contratti pubblici, anche dopo l’intervento dell’aggiudicazione definitiva, non è precluso all’Amministrazione appaltante di incidere sull’aggiudicazione stessa, in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, che ben può consistere nella mancanza di risorse economiche idonee a sostenere l’affidamento stesso.

Il principio del risultato, sancito all’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 impone alle Amministrazioni Pubbliche di garantire che l’intero procedimento di gara, dall’affidamento alla stipula ed esecuzione del contratto, sia finalizzato al raggiungimento di un esito concreto e utile per l’interesse pubblico. Ritardi e incertezze sulla copertura finanziaria compromettono tale obiettivo, ostacolando la realizzazione dell’affidamento.

L’atto amministrativo fondato su più ordini di motivi deve considerarsi legittimo se almeno uno di essi sia esente da vizi e sia idoneo a giustificarlo congruamente. In caso di provvedimento plurimotivato, quindi, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui esso risulta incentrato può comportare l’illegittimità e il conseguente effetto annullatorio; al contrario, accertata la legittimità anche solo di uno dei motivi posti a fondamento del medesimo, è superfluo l’esame della fondatezza delle censure avverso gli ulteriori motivi a supporto dello stesso, i quali possono essere dichiarati assorbiti."