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Sentenze riguardanti:
Persona offesa

Trovati 3 provvedimenti correlati a questa materia.

Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.01.2026 n. 88/2026 - - GIUDICE: G.O.P. Dott.ssa Teresa Roberta De Lutiis

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Teresa De Lutiis N. 88/2026 20/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "Le dichiarazioni della persona offesa, soprattutto quando pubblico ufficiale nell’esercizio delle funzioni, possano fondare da sole una pronuncia di condanna, ove risultino attendibili e corroborate da elementi oggettivi di riscontro"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.04.2025 n. 681/2025 - GOT: Dott.ssa Teresa De Lutiis

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Teresa De Lutiis N. 681/2025 15/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La presenza di precedenti penali non giustifica ex se la mancata applicazione della causa di esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto, dovendo la relativa motivazione tener conto dei parametri normativi di cui all’art. 131-bis cod., inerenti alla gravità del fatto ed al grado di colpevolezza ed assumendo i precedenti valenza ostativa solo ove l’imputato risulti essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, oppure abbia commesso più reati della stessa indole.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 26.03.2025 n. 538/2025 - GOT: Dott.ssa Teresa De Lutiis

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Teresa De Lutiis N. 538/2025 26/03/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La credibilità delle dichiarazioni rese dalle persone offese deve essere valutata dal giudice di merito dopo un’accurata indagine circa i profili di attendibilità dal punto di vista soggettivo ed oggettivo e la verifica dei riscontri obiettivi, e dopo tale controllo di credibilità, le dichiarazioni possono esser assunte anche da sole come prova della responsabilità dell’imputato, specie quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare dell’attendibilità del dichiarante, e senza che sia indispensabile applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, c. 3 e 4, c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni.”"