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Sentenze riguardanti:
Responsabilità aquiliana

Trovati 3 provvedimenti correlati a questa materia.

Penale

Tribunale di Pescara – Sentenza 22.01.2026 n. 81 – Giudice Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 81 22/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "(…) perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 cc, “è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto”. (…) Quanto alla natura della responsabilità in questione la Suprema Corte la riconduce al paradigma della responsabilità aquiliana. Da tale natura extracontrattuale, discende l’applicazione delle relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova: non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.01.2026 n. 81 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 81/2026 22/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 cc, “è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto”. (…) Quanto alla natura della responsabilità in questione la Suprema Corte la riconduce al paradigma della responsabilità aquiliana. Da tale natura extracontrattuale, discende l’applicazione delle relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova: non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.01.2026 n. 64 - GOT: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 64/2026 20/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "In tema di responsabilità aquiliana del dirigente di una società per azioni, la domanda risarcitoria proposta direttamente nei confronti del direttore generale, per i danni asseritamente derivanti dal mancato pagamento, da parte della società, di fatture e crediti contrattuali, è affetta da nullità ex artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4, e 164, comma 4, c.p.c. quando l’atto di citazione – anche dopo l’eventuale integrazione concessa dal giudice – non consente di individuare, in modo specifico e circostanziato: il ruolo concretamente svolto dal convenuto nell’ente nel periodo di riferimento; il collegamento causale tra la condotta del convenuto e l’asserito danno; i fatti specifici di inadempimento nonché il nesso causale fra questi ed il preteso danno. In tale ipotesi, la sentenza non produce gli effetti di cui all’art. 2909 c.c."