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Trovati 5 provvedimenti correlati a questa materia.

Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.01.2026 n. 98/2026 - GOT: Dott.ssa Mariani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Mariani N. 98/2026 21/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 C.d.S., non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione."
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Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, sezione 1 – Sentenza del 31.07.2025 n. 501/2025 – Pres. Perla – Rel. Capolupo

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara Rel. Pres. Perla – Rel. Capolupo N. 501/2025 31/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "Nel processo tributario, il termine per l’impugnazione decorre dal valido perfezionamento della notifica dell’atto, che segna il momento della conoscibilità legale e non della conoscenza effettiva del suo contenuto. La notifica ha la funzione di far decorrere il termine per il ricorso e di rendere definitivo l’atto in caso di mancata impugnazione.

Il principio di tutela del contraddittorio e della parità delle parti non consente di riaprire termini decadenziali già spirati e la regolarità delle notifiche degli atti prodromici, anche se avvenuta mediante affissione all’albo comunale, esclude la possibilità di contestarne la conoscenza tardiva.

È pertanto inammissibile il ricorso avverso un atto della riscossione che miri a contestare vizi di atti impositivi presupposti ormai divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione, potendo essere dedotti solo vizi propri dell’atto impugnato."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 13.02.2025 n. 195/2025 - Giudice: Dott. Bernardi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Bernardi N. 195/2025 13/02/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall’art. 1140 c.c., cioè concretantesi in un potere che si manifesti in un’attività intenzionale del possessore corrispondente all’esercizio di un diritto dominicale sull’immobile o di altro diritto reale di godimento. Spetta ovviamente alla parte che tanto rivendica, agendo o resistendo in giudizio, fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quanto al corpus ed all’animus possidendi, e cioè dell’esplicazione per almeno un ventennio, con pienezza, esclusività e continuità, del potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto, attraverso la manifestazione, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, di un comportamento rivelatore anche all’esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all’inerzia del titolare”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.01.2025 n. 23/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 23/2025 08/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In materia di espropriazione immobiliare, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l’accettazione dell’eredità non sia stata trascritta a cura del debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all’eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell’eredità, può richiedere la trascrizione dell’atto, qualora risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. Mentre l’acquisto della qualità di erede consegue ex lege, agli effetti degli artt. 485 o 527 cod. civ., la vendita potrà essere disposta soltanto dopo che la qualità di erede del debitore esecutato sia stata accertata con sentenza, che potrà essere emessa anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2650, comma secondo, cod. civ., purché prima dell’autorizzazione alla vendita ai sensi dell’art. 569, cod. proc. civ.”"
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Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti – sentenza depositata il 21.11.2023 n. 229/1/2024 - Giudice monocratico Marsella

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti Rel. Marsella N. 229/1/2024 21/11/2023
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Massima Rilevante:

format_quote "“Deve ritenersi applicabile anche in ambito tributario l’art. 2909 c.c., secondo il quale “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.

Come stabilito, difatti, da consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. per tutte Cass. n. 34439/2021), va fatta applicazione dell’orientamento di legittimità in base al quale, in materia tributaria, il giudicato esterno prodottosi con riguardo ad una determinata annualità d’imposta esplica effetto vincolante su diverse annualità, allorquando “vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata”.”"