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Sentenze riguardanti:
Art. 76, c. 3, D.L.vo 159/11

Trovati 4 provvedimenti correlati a questa materia.

Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.01.2026 n. 113/2026 - Giudice: Dott. Sarandrea

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Sarandrea N. 113/2026 22/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "In tema di foglio di via obbligatorio, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell’ordine di allontanamento, costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la sua legittima emissione cosicché tale provvedimento non può essere applicato nei confronti di un soggetto che non abbia la residenza nel territorio dello Stato né una fissa dimora."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.01.2026 n. 7/2026 - GOT: Dott.ssa Teresa De Lutiis

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Teresa De Lutiis N. 7/2026 07/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell’ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio; ne consegue che, la mancanza di una delle due prescrizioni (nella specie, quella relativa all’ordine di rientro), determina l’illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all’art. 76, co. 3, d.lgs 6 settembre 2011, n. 159."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 17.09.2025 n. 1360/2025 - Giudice: Dott. Colantonio

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Colantonio N. 1360/2025 17/09/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Lo scopo del foglio di via, come quello di ogni altra misura di prevenzione personale, del resto, è quello di prevenire le manifestazioni della pericolosità sociale della quale il destinatario è portatore, non quello dell’allontanamento purchessia delle persone pericolose da un determinato luogo. Ciò in quanto l’obbligo previsto dalla suindicata norma di portarsi, almeno inizialmente, nel Comune di residenza “risponde ad un’esigenza logica, fondata sulla realtà: senza la indicazione di una destinazione il foglio di via avrebbe l’aspetto di un bando, non di un ordine di trasferimento da un Comune ad un altro.”

“Il divieto di fare rientro nel territorio di allontanamento presuppone che sia sussistente e, quindi, conosciuto un diverso comune nel quale il soggetto destinatario del foglio di via abbia diritto di soggiornare e dal quale non possa essere allontanato.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 13.05.2025 n. 775/2025 - GOT: Dott. Di Salvatore

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Di Salvatore N. 775/2025 13/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione che non può essere adottata nei confronti di una persona senza fissa dimora. Il requisito della residenza – effettiva – in luogo diverso rispetto a quello dal quale si viene allontanati rientra, infatti, nello schema tipico del provvedimento del Questore.”"