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Sentenze riguardanti:
Art. 2043 c.c.

Trovati 6 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – Sentenza 03.02.2026 n. 127 – Giudice Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 127 03/02/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "Nell’ipotesi in cui il sinistro, tra una vettura ed un animale selvatico, avvenga all’interno del perimetro di un Parco nazionale (Ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell’ambiente) la legittimazione passiva rispetto all’azione ex art. 2043 cod. civ. del danneggiato compete non già alla Regione ma all’ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla L. n. 394 del 1991, costituente lex specialis rispetto agli artt. 1,9 e 19 della L. n. 157 del 1992, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia. Spetta quindi al soggetto che introduce la domanda provare l’esistenza di tutti gli elementi richiesti dall’art. 2043 cc, quindi la riferibilità del sinistro alla presenza di fauna selvatica sulla carreggiata stradale e l’esistenza di una condotta colposa dell’Ente, sul quale incombe l’onere del controllo della fauna selvatica e della riconducibilità del danno al mancato adempimento di una condotta obbligatoria esigibile."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.01.2026 n. 81 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 81/2026 22/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 cc, “è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto”. (…) Quanto alla natura della responsabilità in questione la Suprema Corte la riconduce al paradigma della responsabilità aquiliana. Da tale natura extracontrattuale, discende l’applicazione delle relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova: non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua”."
Penale

Tribunale di Pescara – Sentenza 22.01.2026 n. 81 – Giudice Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 81 22/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "(…) perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 cc, “è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto”. (…) Quanto alla natura della responsabilità in questione la Suprema Corte la riconduce al paradigma della responsabilità aquiliana. Da tale natura extracontrattuale, discende l’applicazione delle relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova: non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.01.2026 n. 69/2026 - GOT: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 69/2026 21/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "“La responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dall’art. 2043 c.c. e non dall’art. 2052 c.c., attesa l’impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso degli animali randagi, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo”.

Per affermarne la responsabilità ex art. 2043 c.c. in caso di danni provocati da un animale randagio, non è sufficiente individuare semplicemente l’ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile – anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali – un controllo del territorio così penetrante e diffuso ed uno svolgimento dell’attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi. Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall’attore che la cattura e la custodia dello specifico animale randagio causativo del danno era possibile ed esigibile e che l’omissione di tali condotte sia derivata da un comportamento colposo dell’ente preposto (ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell’animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di competenza dell’ente preposto e ciononostante quest’ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura)."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 11.09.2025 n. 920/2025 - GOT: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 920/2025 11/09/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "In ipotesi di contratto di appalto, in tema di riparto ed individuazione della responsabilità in capo all’appaltatore, o al committente, per danni cagionati a terzi, il fatto che l’esecuzione materiale sia stata affidata ad un appaltatore non esclude la legittimazione (passiva) del committente, giacché la responsabilità ex artt. 1655, 2043 e 2049 c.c. può ben configurarsi anche nei confronti di quest’ultimo e, nello specifico, allorquando “l’appaltatore, in virtù degli accordi contrattuali, si sia limitato a eseguire gli ordini ricevuti, agendo come mero nudus minister. In questo scenario, infatti, l’appaltatore finisce per operare come un semplice “esecutore di ordini” (nudus minister) e si avvicina, funzionalmente e sostanzialmente, alla figura del “commesso”. (…) Di regola non può invocarsi la responsabilità del committente ex art. 2049 c.c. o ex art. 1655 c.c. dato che “l’appaltatore, in quanto imprenditore autonomo, organizza i mezzi necessari ed assume il rischio della gestione, rispondendo direttamente dei danni cagionati a terzi. La responsabilità del committente, pertanto, ha natura eccezionale e richiede la dimostrazione di specifiche ingerenze o della scelta negligente di un’impresa palesemente inidonea. In definitiva, il committente risponde dei danni arrecati a terzi dall’appaltatore soltanto ove abbia impartito direttive specifiche sulle modalità esecutive dell’opera, tali da ridurre l’autonomia dell’appaltatore, ovvero abbia scelto un’impresa manifestamente inidonea”."
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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 10.06.2025 n. 231 - Pres. Balloriani Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Passoni – Est. Balloriani N. 231/2025 10/06/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il mero annullamento giurisdizionale di un atto, di per sé, non consente di riconoscere un risarcimento, in quanto l’atto illegittimo non coincide con l’illiceità del comportamento, costituendone presupposto, necessario ma non sufficiente ai fini del giudizio ex art. 2043 c.c..”

“Per danno ingiusto risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c., infatti, si intende non qualsiasi perdita economica, ma solo la perdita economica ingiusta, ovvero verificatasi con modalità contrarie al diritto; ne consegue, quindi, la necessità, per chiunque pretenda un risarcimento, di dimostrare la c.d. spettanza del bene della vita, ovvero la necessità di allegare e provare di essere titolare, in base ad una norma giuridica, del bene della vita che ha perduto in termini di certezza (Cons. Stato, sez. V, 21.04.2020, n. 2534).”

“Sul piano oggettivo ciò significa che la domanda di risarcimento del danno dovrebbe postulare l’accertamento della spettanza del bene della vita, vale a dire la certezza che l’aspettativa sarebbe stata rilasciata.”

“Allorquando la pubblica amministrazione conserva un ambito di apprezzamento discrezionale del provvedimento ampliativo richiesto e la possibilità di una legittima diversa determinazione, risulta mancante il nesso di causalità tra l’illegittimità dell’atto lesivo ed il danno lamentato.”

“In particolare, in tema di interessi pretensivi il risarcimento del danno può essere ammesso solo quando l’attività amministrativa rinnovatoria conseguente ad annullamento di illegittimo diniego si connoti in termini tali da escludere ogni ulteriore apprezzamento discrezionale, ovvero quando residui all’Autorità amministrativa un potere sostanzialmente vincolato, anche se entro i termini della sentenza di annullamento; esso deve escludersi, al contrario, qualora in capo all’Autorità stessa residui un margine di apprezzamento discrezionale che configuri come eventuale l’emanazione del provvedimento ampliativo della sfera giuridico patrimoniale dell’interessato.”

“Stante il carattere ampiamente discrezionale del provvedimento di aspettativa ex art. 18 L. n. 183/2010, risulta mancante quindi l’ingiustizia del danno, non potendosi configurare un danno da perdita di chance risarcibile inteso come perdita della sola possibilità di conseguire un risultato vantaggioso (ovvero di evitarne uno sfavorevole).”

“Il concetto di “possibilità” che permette il risarcimento della chance non può essere individuato in qualsiasi ipotetica eventualità di conseguimento del risultato, ma, come più volte statuito, nella “probabilità seria e concreta” o anche “elevata probabilità” di conseguire il bene della vita sperato. La richiamata “probabilità” deve correlarsi a dati reali, senza i quali risulta impossibile valutare quanto fosse verosimile (id est, giuridicamente fondata), seppure in via meramente ipotetica, l’occasione di conseguire un determinato bene (Cons. Stato, Sez. V, 28.01.2019, n. 697).”"