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Sentenze riguardanti:
Responsabilità extracontrattuale

Trovati 4 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 22.01.2026 n. 81 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 81/2026 22/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 cc, “è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto”. (…) Quanto alla natura della responsabilità in questione la Suprema Corte la riconduce al paradigma della responsabilità aquiliana. Da tale natura extracontrattuale, discende l’applicazione delle relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova: non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua”."
Penale

Tribunale di Pescara – Sentenza 22.01.2026 n. 81 – Giudice Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 81 22/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "(…) perché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale di cui all’art. 1337 cc, “è necessario che tra le parti siano in corso trattative; che le trattative siano giunte ad uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che la controparte, cui si addebita la responsabilità, le interrompa senza un giustificato motivo; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto”. (…) Quanto alla natura della responsabilità in questione la Suprema Corte la riconduce al paradigma della responsabilità aquiliana. Da tale natura extracontrattuale, discende l’applicazione delle relative regole in tema di distribuzione dell’onere della prova: non grava su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull’altra parte l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma de qua"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 06.03.2025 n. 276/2025 - Giudice: Dott.ssa Scelli

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Scelli N. 276/2025 06/03/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“[In tema di responsabilità per danni da insidia stradale] qualora l’insidia sia ben visibile e quindi evitabile dal danneggiato adottando una condotta diligente e cauta, può ben dirsi integrato il caso fortuito, rappresentato dunque dal fatto colposo dello stesso danneggiato. In particolare, opera il caso fortuito quando il danno sia eziologicamente riconducibile alla condotta colposa del danneggiato, per essere il sinistro accaduto in condizioni di piena visibilità, a causa di un’insidia stradale facilmente percepibile.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.01.2025 n. 92/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 92/2025 23/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“[In tema di responsabilità per danni da insidia stradale] il Comune ha, al pari di altri enti proprietari delle strade pubbliche, l’obbligo di provvedere alla relativa manutenzione dovendo rispondere nei confronti dell’utente per eventuali violazioni di detti obblighi quale custode delle strade sottoposte alla sua cura e vigilanza, nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia; (…) in particolare, con riferimento al cosiddetto caso di insidia o trabocchetto del manto stradale, la responsabilità ex art. 2051 c.c. può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani). Ne consegue che il giudice può ritenere eliso il nesso causale tra la res in custodia dell’amministrazione e l’evento dannoso (e, quindi, integrata la prova liberatoria del caso fortuito) per effetto del fatto colposo esclusivo del danneggiato, il quale abbia impropriamente utilizzato il bene pubblico. (…) Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso.” [Il danno quindi non può dirsi provato laddove parte attrice non abbia individuato con esattezza il luogo teatro del sinistro nonché, anche in caso contrario, qualora si evinca che la stessa non abbia prestato sufficiente attenzione al proprio incedere omettendo di adottare quelle cautele normalmente attese e prevedibili in considerazione dello stato dei luoghi.]"