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Sentenze riguardanti:
Art. 187 D.L.vo n. 285/1992 (codice della strada)

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.01.2026 n. 98/2026 - GOT: Dott.ssa Mariani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Mariani N. 98/2026 21/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 C.d.S., non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.12.2025 n. 1843/2025 - GOT: Dott.ssa Teresa De Lutiis

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Teresa De Lutiis N. 1843/2025 03/12/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "la fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 187 c. strad. risulta integrata dalla concorrenza di due elementi: l’uno, lo stato di alterazione, capace di compromettere le normali condizioni psicofisiche indispensabili nello svolgimento della guida e concretizzante di per sé una condotta di pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; l’altro, l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, idonee a causare lo stato di alterazione psicofisica. La condotta tipica della contravvenzione ex art. 187, commi primo e secondo, codice della Strada, è quella di colui che guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e non semplicemente quella di chi guida previa assunzione di tali sostanze. Ne consegue che, ai fini della configurabilità del reato “de quo”, è necessario un accertamento ulteriore, comprovante l’effettiva alterazione psico-fisica."