Area
Penale
Organo
Tribunale di Pescara
Numero
98/2026
Data
21 Gen 2026
Relatore
Dott.ssa Mariani
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.01.2026 n. 98/2026 - GOT: Dott.ssa Mariani
Massima Principale
"Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 C.d.S., non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione."
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Massima Aggiuntiva 2
A differenza del reato ex art. 186 cds (guida in stato di ebbrezza) per la configurabilità del reato ex art. 187 occorre provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti ma anche che l’agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione, il che si desume dal tenore letterale della norma incriminatrice che appunto punisce chi si sia messo alla guida non dopo aver assunto le sostanze stupefacenti ma in stato di alterazione dovuto dall’assunzione. Ai fini della configurabilità dell’illegittimità della condotta occorre l’esistenza di un nesso eziologico tra l’assunzione e lo stato di alterazione ovverosia occorre unitamente all’accertamento biologico anche la valutazione sintomatica della persona atto a stabilire che in quel momento la persona fosse in stato di alterazione: ciò perché le tracce dello stupefacente permangono nell’organismo per diversi giorni dopo l’assunzione, con esito positivo del test biologico del soggetto che però a distanza di giorni non si trova più in stato di alterazione al momento del sinistro.
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