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Sentenze riguardanti:
Obbligazione di restituzione

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.10.2025 n. 1075 - GOT: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 1075/2025 15/10/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto. [fattispecie nella quale l’opposizione all’esecuzione veniva rigettata atteso che nel mutuo ipotecario di cui si trattava era espressamente data quietanza dell’importo ricevuto, costituito dalla mutuataria in deposito cauzionale, e la stessa mutuataria aveva assunto l’obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile]."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.01.2024 n. 127/2024 - Giudice: Dott. Ria

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Ria N. 127/2024 23/01/2024
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Massima Rilevante:

format_quote "“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (…) La cessione del credito è tuttavia negozio consensuale a forma non vincolata e la relativa prova può essere resa anche tramite ricorso a mere presunzioni; mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l’efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari.”

“Il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l’assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non consegue l’effetto di frazionare
il debito in tante autonome obbligazioni, con la conseguenza che il termine dell’art. 1957 c.c. decorre non dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell’ultima. A prescindere allora dalla scadenza delle singole rate, è dalla scadenza dell’ultima rata che decorre il termine di sei mesi ex art. 1957 c.c.”

“Quando l’obbligazione principale diviene immediatamente esigibile ex lege, com’è previsto in materia fallimentare dall’art. 55 e dalla disposizione generale di cui all’art. 1186 cc, contemporaneamente inizia a decorrere il termine semestrale di decadenza dalla fideiussione previsto dall’art. 1957 c.c. L’art. 55 L. Fall., comma 2, costituisce la specificazione, in sede concorsuale, della regola posta dall’art. 1186 c.c., a mente del quale la prestazione diviene immediatamente esigibile, benché sia previsto un termine, se il debitore è divenuto insolvente. Il combinato disposto delle due norme determina l’estensione degli effetti della disposizione fallimentare anche al di fuori del concorso, poiché la dichiarazione di fallimento costituisce una causa evidente e oggettiva di insolvenza conclamata, che determina l’opponibilità anche al fideiussore della scadenza anticipata dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1186 c.c.”"