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Quietanza

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Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.10.2025 n. 1075 - GOT: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 1075/2025 15/10/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto. [fattispecie nella quale l’opposizione all’esecuzione veniva rigettata atteso che nel mutuo ipotecario di cui si trattava era espressamente data quietanza dell’importo ricevuto, costituito dalla mutuataria in deposito cauzionale, e la stessa mutuataria aveva assunto l’obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile]."