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Sentenze riguardanti:
Fideiussione

Trovati 3 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 30.05.2025 n. 604/2025 - Giudice: Dott. Cingolani

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Cingolani N. 604/2025 30/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il fideiussore rimane obbligato a condizione che il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia diligentemente continuate; ove il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione al termine dell’obbligazione principale si applica la medesima regola anche se il creditore, nel caso di specie, avrà a disposizione un termine minore corrispondente a due mesi per esercitare l’istanza contro il debitore (1957 c.c.). Inoltre, se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell’intero debito può esigere che il creditore riduca l’azione alla parte da lui dovuta (1947 c.c.).”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.03.2025 n. 348/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 348/2025 21/03/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) la fideiussione, anche se stipulata con un Istituto di credito, non è propriamente riconducibile a un contratto bancario ai sensi del testo unico bancario e dunque non rientra nell’alveo delle materie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 comma 1-bis del d.lgs 28/2010.”

“La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d’Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione “omnibus”, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l’invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”.

“Il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità, sicchè la prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e anche mediante testimonianze o presunzioni e, dunque, anche a mezzo dell’attestazione della banca cedente dell’avvenuta cessione del credito di cui si discute [la cui produzione è ritenuta ammissibile anche in grado di appello dalla giurisprudenza di legittimità].”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.01.2024 n. 127/2024 - Giudice: Dott. Ria

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Ria N. 127/2024 23/01/2024
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Massima Rilevante:

format_quote "“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (…) La cessione del credito è tuttavia negozio consensuale a forma non vincolata e la relativa prova può essere resa anche tramite ricorso a mere presunzioni; mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l’efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari.”

“Il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l’assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non consegue l’effetto di frazionare
il debito in tante autonome obbligazioni, con la conseguenza che il termine dell’art. 1957 c.c. decorre non dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell’ultima. A prescindere allora dalla scadenza delle singole rate, è dalla scadenza dell’ultima rata che decorre il termine di sei mesi ex art. 1957 c.c.”

“Quando l’obbligazione principale diviene immediatamente esigibile ex lege, com’è previsto in materia fallimentare dall’art. 55 e dalla disposizione generale di cui all’art. 1186 cc, contemporaneamente inizia a decorrere il termine semestrale di decadenza dalla fideiussione previsto dall’art. 1957 c.c. L’art. 55 L. Fall., comma 2, costituisce la specificazione, in sede concorsuale, della regola posta dall’art. 1186 c.c., a mente del quale la prestazione diviene immediatamente esigibile, benché sia previsto un termine, se il debitore è divenuto insolvente. Il combinato disposto delle due norme determina l’estensione degli effetti della disposizione fallimentare anche al di fuori del concorso, poiché la dichiarazione di fallimento costituisce una causa evidente e oggettiva di insolvenza conclamata, che determina l’opponibilità anche al fideiussore della scadenza anticipata dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1186 c.c.”"