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Sentenze riguardanti:
Cessione dei crediti in blocco

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 17.01.2025 n. 48/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 48/2025 17/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze”.

“(…) una dichiarazione scritta e dettagliata firmata dalla società cedente, nella quale si dia atto della cartolarizzazione di quella specifica posizione debitoria, è idonea a fornire la prova dell’avvenuta cessione e dei contenuti di essa; la stessa giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale, per cui il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario il quale attribuisce a quest’ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, anche in via esecutiva.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.01.2024 n. 127/2024 - Giudice: Dott. Ria

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Ria N. 127/2024 23/01/2024
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Massima Rilevante:

format_quote "“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. (…) La cessione del credito è tuttavia negozio consensuale a forma non vincolata e la relativa prova può essere resa anche tramite ricorso a mere presunzioni; mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l’efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari.”

“Il beneficio del pagamento rateale è solo una modalità prevista per favorire il mutuatario attraverso l’assolvimento ripartito nel tempo della propria obbligazione, ma non consegue l’effetto di frazionare
il debito in tante autonome obbligazioni, con la conseguenza che il termine dell’art. 1957 c.c. decorre non dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell’ultima. A prescindere allora dalla scadenza delle singole rate, è dalla scadenza dell’ultima rata che decorre il termine di sei mesi ex art. 1957 c.c.”

“Quando l’obbligazione principale diviene immediatamente esigibile ex lege, com’è previsto in materia fallimentare dall’art. 55 e dalla disposizione generale di cui all’art. 1186 cc, contemporaneamente inizia a decorrere il termine semestrale di decadenza dalla fideiussione previsto dall’art. 1957 c.c. L’art. 55 L. Fall., comma 2, costituisce la specificazione, in sede concorsuale, della regola posta dall’art. 1186 c.c., a mente del quale la prestazione diviene immediatamente esigibile, benché sia previsto un termine, se il debitore è divenuto insolvente. Il combinato disposto delle due norme determina l’estensione degli effetti della disposizione fallimentare anche al di fuori del concorso, poiché la dichiarazione di fallimento costituisce una causa evidente e oggettiva di insolvenza conclamata, che determina l’opponibilità anche al fideiussore della scadenza anticipata dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1186 c.c.”"