Civile
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Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.10.2025 n. 1075 - GOT: Dott.ssa Ursoleo
Tribunale di Pescara
Rel. Dott.ssa Ursoleo
N. 1075/2025
15/10/2025
Massima Rilevante:
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"Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto. [fattispecie nella quale l’opposizione all’esecuzione veniva rigettata atteso che nel mutuo ipotecario di cui si trattava era espressamente data quietanza dell’importo ricevuto, costituito dalla mutuataria in deposito cauzionale, e la stessa mutuataria aveva assunto l’obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile]."
Esecuzione forzata immobiliare
Contratto di mutuo ipotecario
Erogazione contestuale
Quietanza
Deposito cauzionale presso la banca mutuante
Operazioni meramente contabili
Inesistenza del titolo esecutivo
Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Obbligazione di restituzione
Mutuo fondiario
Titolo esecutivo