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Sentenze riguardanti:
Mutuo fondiario

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.10.2025 n. 1075 - GOT: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 1075/2025 15/10/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand’anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l’obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l’erogazione dell’avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell’obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto. [fattispecie nella quale l’opposizione all’esecuzione veniva rigettata atteso che nel mutuo ipotecario di cui si trattava era espressamente data quietanza dell’importo ricevuto, costituito dalla mutuataria in deposito cauzionale, e la stessa mutuataria aveva assunto l’obbligazione – univoca ed espressa – di restituire la somma mutuata che è stata effettivamente posta nella sua disponibilità giuridica, anche se con mera operazione contabile]."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.01.2025 n. 97/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 97/2025 23/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un’opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza.”

“(…) ai fini del perfezionamento del contratto reale di mutuo non occorre la materiale traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della sola disponibilità giuridica della somma, che può ritenersi sussistente – come equipollente della “traditio” – nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo.”

“(…) il mutuo fondiario non è un mutuo di, poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire. D’altro canto, e come già evidenziato, lo stesso contratto di mutuo fondiario in oggetto non pone alcuno specifico vincolo di destinazione delle somme erogate, facendo esclusivo riferimento, quale unico motivo del finanziamento, all’acquisizione di liquidità. In definitiva, è lecito il contratto di mutuo – persino se fondiario – stipulato dal mutuatario per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante sia propri del mutuatario che di terzi.”

“La presenza di una clausola floor non fa, pertanto, assumere al contratto di mutuo cui accede la natura di strumento finanziario, sicché va esclusa l’applicabilità della disciplina relativa agli obblighi informativi. Nè può parlarsi di clausola vessatoria poiché le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come “predisposte” dal contraente medesimo ai sensi dell’art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non richiedono approvazione specifica per iscritto. Infatti, la particolare forma contrattuale rivestita dall’accordo esclude la necessità di una approvazione siffatta.”"