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Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara, sezione 1 – Sentenza del 31.07.2025 n. 501/2025 – Pres. Perla – Rel. Capolupo
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pescara
Rel. Pres. Perla – Rel. Capolupo
N. 501/2025
31/07/2025
Massima Rilevante:
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"Nel processo tributario, il termine per l’impugnazione decorre dal valido perfezionamento della notifica dell’atto, che segna il momento della conoscibilità legale e non della conoscenza effettiva del suo contenuto. La notifica ha la funzione di far decorrere il termine per il ricorso e di rendere definitivo l’atto in caso di mancata impugnazione.
Il principio di tutela del contraddittorio e della parità delle parti non consente di riaprire termini decadenziali già spirati e la regolarità delle notifiche degli atti prodromici, anche se avvenuta mediante affissione all’albo comunale, esclude la possibilità di contestarne la conoscenza tardiva.
È pertanto inammissibile il ricorso avverso un atto della riscossione che miri a contestare vizi di atti impositivi presupposti ormai divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione, potendo essere dedotti solo vizi propri dell’atto impugnato."
Il principio di tutela del contraddittorio e della parità delle parti non consente di riaprire termini decadenziali già spirati e la regolarità delle notifiche degli atti prodromici, anche se avvenuta mediante affissione all’albo comunale, esclude la possibilità di contestarne la conoscenza tardiva.
È pertanto inammissibile il ricorso avverso un atto della riscossione che miri a contestare vizi di atti impositivi presupposti ormai divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione, potendo essere dedotti solo vizi propri dell’atto impugnato."