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Sentenze riguardanti:
Usucapione

Trovati 7 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.12.2025 n. 1362/2025 - GOT: Dott. Bernardi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Bernardi N. 1362/2025 15/12/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“L’enfiteusi è un diritto reale di godimento a favore dell’utilista sul fondo la cui proprietà rimane in capo al concedente, titolare del dominio diretto, come tale imprescrittibile, salvo l’acquisto per effetto del possesso “ad usucapionem”, al cui fine non costituisce atto di interversione del possesso, idoneo a far scattare la decorrenza del termine utile ad usucapire, la disposizione con cui l’enfiteuta trasferisca la piena proprietà del fondo, essendo tale atto inidoneo ad attribuire all’acquirente il possesso ad immagine della proprietà, posto che l’interversione deve derivare da una causa proveniente da un terzo o in forza di espressa opposizione dell’utilista contro il diritto del proprietario”

“se non redatto per iscritto (atto pubblico o scrittura privata autenticata), il contratto di enfiteusi è nullo e non produce alcun effetto giuridico, non potendo quindi costituire validamente il diritto reale. Né, in difetto di contratto scritto, può ritenersi provato un diritto reale sulla base di risultanze catastali, le quali, in presenza di precipue contestazioni al riguardo, hanno funzione meramente fiscale e, comunque, non fondanti una presunzione assoluta (presumptio iure et de iure), stabilita come tale dalla legge, che non ammette prova contraria, bensì relativa (iuris tantum), che l’ammette e consente l’inversione dell’onere della prova”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.09.2025 n. 902/2025 - Giudice: Dott. Bernardi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Bernardi N. 902/2025 03/09/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) a norma dell’art. 1158 c.c. l’acquisto della proprietà e degli altri diritti reali di godimento sugli immobili per usucapione si consegue in virtù di possesso protratto per oltre venti anni in modo continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, con l’intenzione di esercitare un potere corrispondente a quello del titolare del diritto. Ordunque, “perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall’art. 1140 c.c., cioè concretantesi in un potere che si manifesti in un’attività intenzionale del possessore corrispondente all’esercizio di un diritto dominicale sull’immobile o di altro diritto reale di godimento”. Spetta ovviamente alla parte che tanto rivendica, agendo o resistendo in giudizio, fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quanto al corpus ed all’animus possidendi, e cioè dell’esplicazione per almeno un ventennio, con pienezza, esclusività e continuità, del potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto, attraverso la manifestazione, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, di un comportamento rivelatore anche all’esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all’inerzia del titolare”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.09.2025 n. 903/2025 - GOT: Dott. Bernardi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Bernardi N. 903/2025 03/09/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall’art. 1140 c.c., cioè concretantesi in un potere che si manifesti in un’attività intenzionale del possessore corrispondente all’esercizio di un diritto dominicale sull’immobile o di altro diritto reale di godimento. Spetta ovviamente alla parte che tanto rivendica, agendo o resistendo in giudizio, fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quanto al corpus ed all’animus possidendi, e cioè dell’esplicazione per almeno un ventennio, con pienezza, esclusività e continuità, del potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto, attraverso la manifestazione, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, di un comportamento rivelatore anche all’esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all’inerzia del titolare.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 17.02.2025 n. 203/2025 - Giudice: Dott.ssa Bertucci Bellafante

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Bertucci Bellafante N. 203/2025 17/02/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Ai fini dell’usucapione del diritto di servitù di passaggio non è necessaria la sussistenza di specifiche opere materiali ulteriori rispetto a quella (ad esempio il tracciato, la strada, la rampa, la scala) su cui il passaggio preteso è possibile, ma è sufficiente l’evidenza dell’inequivoco collegamento funzionale tra l’opera in sé destinata al passaggio e il preteso fondo dominante.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 13.02.2025 n. 195/2025 - Giudice: Dott. Bernardi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Bernardi N. 195/2025 13/02/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Perché si abbia possesso ad usucapionem della proprietà di beni immobili o di altri diritti reali di godimento sui beni medesimi, è necessaria la sussistenza di un possesso continuato, ininterrotto, pacifico e pubblico, esercitato coscientemente, nel senso previsto dall’art. 1140 c.c., cioè concretantesi in un potere che si manifesti in un’attività intenzionale del possessore corrispondente all’esercizio di un diritto dominicale sull’immobile o di altro diritto reale di godimento. Spetta ovviamente alla parte che tanto rivendica, agendo o resistendo in giudizio, fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva, quanto al corpus ed all’animus possidendi, e cioè dell’esplicazione per almeno un ventennio, con pienezza, esclusività e continuità, del potere di fatto corrispondente all’esercizio del diritto, attraverso la manifestazione, con il puntuale compimento di atti conformi alla qualità e alla destinazione della cosa secondo la sua specifica natura, di un comportamento rivelatore anche all’esterno di una indiscussa e piena signoria di fatto su di essa, contrapposta all’inerzia del titolare”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.01.2025 n. 75/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 75/2025 21/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "In tema di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto beni gravati da diritto di enfiteusi, la determinazione del valore dello stesso spettante ai condividenti deve avvenire mediante detrazione, dal valore di mercato del compendio immobiliare, del valore del capitale di affrancazione, calcolato secondo il criterio fondato sul reddito dominicale del fondo e sulla rendita catastale dei fabbricati, applicando i coefficienti di rivalutazione previsti dalla normativa vigente. Qualora il compendio risulti non comodamente divisibile, è legittima l’assegnazione dell’intero a uno dei condividenti, con corresponsione del conguaglio all’altro, tenuto conto delle spese documentate sostenute per la manutenzione e la regolarizzazione urbanistica del bene comune, nella misura corrispondente alla quota di spettanza.

In tema di divisione ereditaria di beni gravati da diritto di enfiteusi, il valore dello stesso va determinato detraendo dal valore commerciale del compendio immobiliare il capitale di affrancazione, calcolato sulla base del reddito dominicale dei terreni e della rendita catastale dei fabbricati, secondo i coefficienti di rivalutazione stabiliti dalla legge (art. 1 L. n. 1138/1970, art. 3, comma 50, L. n. 662/1996). In caso di accertata indivisibilità del bene, è legittima l’assegnazione dell’intero compendio ad uno dei condividenti, con obbligo di corresponsione del conguaglio all’altro, detratte le spese documentate sostenute per la conservazione e regolarizzazione urbanistica del bene."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 25.01.2024 n. 148/2024 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 148/2024 25/01/2024
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Massima Rilevante:

format_quote "In tema di usucapione, il possesso ininterrotto ed esclusivo di un immobile, accompagnato dall’esecuzione di atti di manutenzione ordinaria e straordinaria e di gestione che siano incompatibili con il godimento altrui, consente di acquisirne la proprietà (proprio per effetto dell’usucapione).
 Inoltre, la prova del possesso ultraventennale può essere fornita dai testimoni a dimostrazione di un’inequivoca volontà di possedere il bene in via esclusiva."