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Sentenze riguardanti:
Interessi di mora

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 28.01.2025 n. 121/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 121/2025 28/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote ""In caso infatti di prestazioni sanitarie erogate da strutture private preaccreditate con lo Stato in favore degli aventi diritto, il diritto della medesima struttura privata a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora nella misura prevista dal D. Lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto (e quindi nello specifico “sorge”, risultando il contratto in atti) qualora tra l’Ente pubblico competente e la struttura sia stato concluso un contratto, avente forma scritta a pena di nullità, in data successiva all’8 agosto 2002, con il quale l’Ente assume l’obbligo nei confronti della struttura privata di retribuire alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate.""
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.01.2025 n. 97/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 97/2025 23/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In materia di verifica della titolarità del diritto di credito azionato in via esecutiva, la proposizione di un’opposizione ad esecuzione da parte del debitore e la condotta processuale di mancata contestazione di quella titolarità da questi tenuta fino al momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito esclude la necessità per il creditore di provare la relativa circostanza.”

“(…) ai fini del perfezionamento del contratto reale di mutuo non occorre la materiale traditio del denaro nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della sola disponibilità giuridica della somma, che può ritenersi sussistente – come equipollente della “traditio” – nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l’uscita della somma dal proprio patrimonio e l’acquisizione della medesima al patrimonio di quest’ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell’incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo.”

“(…) il mutuo fondiario non è un mutuo di, poiché di esso non è elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguire. D’altro canto, e come già evidenziato, lo stesso contratto di mutuo fondiario in oggetto non pone alcuno specifico vincolo di destinazione delle somme erogate, facendo esclusivo riferimento, quale unico motivo del finanziamento, all’acquisizione di liquidità. In definitiva, è lecito il contratto di mutuo – persino se fondiario – stipulato dal mutuatario per sanare debiti pregressi verso la banca mutuante sia propri del mutuatario che di terzi.”

“La presenza di una clausola floor non fa, pertanto, assumere al contratto di mutuo cui accede la natura di strumento finanziario, sicché va esclusa l’applicabilità della disciplina relativa agli obblighi informativi. Nè può parlarsi di clausola vessatoria poiché le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come “predisposte” dal contraente medesimo ai sensi dell’art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non richiedono approvazione specifica per iscritto. Infatti, la particolare forma contrattuale rivestita dall’accordo esclude la necessità di una approvazione siffatta.”"