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Sentenze e Provvedimenti

Risultato ricerca: 87 trovate.

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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 10.03.2026 n. 126 - Pres. Verlengia – Est. Belfiori

Organo T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima)
Relatore Pres. Est. Verlengia
Numero / Anno 126/2026
Data Deposito 10/03/2026
1

"La violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, nel caso in cui venga in rilievo l’esercizio di un potere discrezionale, determina l’illegittimità del provvedimento adottato in spregio alle garanzie partecipative del privato istante.

Ciò in quanto l’attuale formulazione della norma (dopo le modifiche ex art. 12 D.L. 76/2020), in caso di omissione del preavviso di rigetto, esclude il modello procedimentale correlato all’esercizio di un potere discrezionale dal meccanismo di possibile sanatoria processuale previsto espressamente solo per la mancata comunicazione di avvio del procedimento (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V quater, 23.05.2025, n. 9969; Consiglio di Stato, sez. V, 13.08.2024, n. 7119).

L’annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo per vizi formali (tra i quali si annoverano il difetto di motivazione come anche i vizi del procedimento) non reca di per sé alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento caducato ope iudicis e non può costituire il presupposto per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno (Consiglio di Stato, sez. IV, 05.08.2025, n. 6930; sez. VI, 04.07.2025, n. 5803)."

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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 09.03.2026 n. 121 - Pres. Passoni – Est. Balloriani

Organo T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima)
Relatore Pres. Passoni – Est. Balloriani
Numero / Anno 121/2026
Data Deposito 09/03/2026
1

"Da ciò deriva che se, nel corso del processo, si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il giudizio prosegue tra le parti originarie (pur potendo il successore a titolo particolare intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l’alienante esserne estromesso) e, inoltre, la sentenza pronunciata contro l’alienante spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare.

Per sorreggere l’atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento.

Pertanto, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne e a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame."

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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 04.03.2026 n. 95 - Pres. Est. Verlengia

Organo T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima)
Relatore Pres. Est. Verlengia
Numero / Anno 95/2026
Data Deposito 04/03/2026
1

"La tutela del legittimo affidamento di colui che ha ottenuto un atto favorevole, trova applicazione unicamente se il comportamento della parte interessata, nel corso del procedimento di formazione dell’atto (o degli effetti legali discendenti da una dichiarazione o segnalazione), non abbia indotto in errore l’Amministrazione, distorcendo la realtà fattuale oppure determinando una non veritiera percezione della realtà o della sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge.

La falsa rappresentazione dei fatti rileva (e legittima l’annullamento d’ufficio) in quanto tale, indipendentemente dal fatto che la stessa si sia tradotta in una condotta costituente reato e che l’esistenza di quest’ultimo sia stata accertata, in sede penale, con sentenza definitiva (Cons. Stato, Sez. II, 25.03.2024, n. 2832).

In presenza di una falsa rappresentazione dei fatti, il termine ‘ragionevole’ per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 decorre soltanto dal momento in cui l’Amministrazione sia venuta a conoscenza dei profili di illegittimità dell’atto (in tal senso, ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 05.11.2024, n. 8797)."

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T.A.R. Abruzzo - L'Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 04.03.2026 n. 120 - Pres. Panzironi - Est. Perpetuini

Organo T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima)
Relatore Pres. Est. Perpetuini
Numero / Anno 120/2026
Data Deposito 04/03/2026
1

"La motivazione della richiesta di un determinato servizio di punta è logicamente ravvisabile nella finalità di consentire la selezione di un operatore che abbia già espresso la capacità di eseguire un servizio che presenti caratteristiche tecniche analoghe a quello oggetto di affidamento.

La facoltà della Stazione Appaltante di prevedere determinati requisiti di capacità professionale, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, è stabilita sia dal previgente (art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016) che dall’attuale codice dei contratti (art.10, comma 3, d.lgs. n. 36/2023), in attuazione del principio, dapprima affermato dalla Corte di giustizia (17.09.2002, in causa C-513/99), poi trasfuso nella direttiva 2014/24/UE laddove si prevede, con riferimento alle capacità tecniche e professionali, che ‘le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità’ (art. 58, paragrafo 4), confermando l’impostazione secondo la quale la Pubblica Amministrazione ha interesse ad incentivare la partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, che garantiscano elevati standard qualitativi al fine di svolgere al meglio le prestazioni oggetto di gara.

All’Amministrazione è garantita un’ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti tecnici, ancorché più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all’interesse pubblico perseguito.

Le clausole della lex specialis non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in una funzione integrativa, diretta a evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi, ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale delle parole utilizzate e dalla loro connessione.

Il principio del ‘favor partecipationis’ costituisce un criterio di interpretazione che può trovare applicazione solo a fronte di clausole ambigue, suscettibili di plurime interpretazioni."

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T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) - Sentenza del 27.02.2026 n. 108 - Pres. Panzironi - Est. Perilli

Organo T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima)
Relatore Pres. Panzironi - Est. Perilli
Numero / Anno 108
Data Deposito 27/02/2026
1

"La distinzione tra atto di conferma e atto meramente confermativo deve essere ravvisata in un quid pluris che caratterizza l’atto di conferma, il quale, oltre a dichiarare - come l’atto meramente confermativo - l’esistenza di un precedente rovvedimento, ne riafferma l’efficacia e la validità all’esito dello svolgimento di una nuova fase istruttoria ovvero della rinnovata valutazione degli interessi coinvolti.
La distinzione tra le categorie di atto di conferma e atto meramente confermativo rileva, sotto il profilo processuale, ai fini dell’impugnazione, non richiesta per l’atto meramente confermativo, ma necessaria per l’atto di conferma, a pena di improcedibilità del ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento confermato."

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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Sentenza del 20.02.2026 n. 77 – Pres. Est. Verlengia

Organo T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima)
Relatore Pres. Est. Verlengia
Numero / Anno 77
Data Deposito 20/02/2026
1

"Il vincolo imposto sulle aree site nella fascia di rispetto stradale ha valenza di inedificabilità assoluta, indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata e dalla necessità di accertamento in concreto dei connessi rischi per la circolazione stradale (Consiglio di Stato, sez. VI, 24.11.2020, n. 7382), potendo operare, dunque, anche per le opere interrate (Consiglio di Stato, sez. II, 18.06.2021, n. 4701).

Ciò in quanto la fascia di rispetto stradale è funzionale, oltre che alla sicurezza della circolazione, altresì alla esecuzione di lavori, all’impianto di cantieri, al deposito di materiali, alla realizzazione di opere accessorie con il risultato che il vincolo in questione, traducendosi in un divieto assoluto di costruire, vale indipendentemente dalle caratteristiche dell’opera realizzata (Tar Toscana, sez. III, 806/2013); ne consegue, altresì, l’irrilevanza dell’impatto visivo delle opere."

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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 19.02.2026 n. 76 - Pres. Est. Verlengia

Organo T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima)
Relatore Pres. Est. Verlengia
Numero / Anno 76/2026
Data Deposito 19/02/2026
1

"Sono insanabili, ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30.09.2003, n. 269, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ambientale e paesistico o, comunque, a vincoli di inedificabilità anche relativa (Cons. Stato, Sez. VI, 26.07.2023, n. 7318) a meno che non ricorrano in modo congiunto le seguenti condizioni:
– si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo;
– pur se realizzate in assenza o in difformità dal titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
– possano essere ritenute di minore rilevanza in quanto corrispondenti alle tipologie di illeciti di cui ai nn. 4, 5, e 6 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria);
– che sia stato acquisito il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.

Tra le opere sanabili non rientrano, pertanto, gli ampliamenti e i cambi di destinazione d’uso, anche parziali, di immobili preesistenti in zona vincolata."

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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 16.02.2026 n. 70 - Pres. Passoni – Est. Giardino

Organo T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima)
Relatore Pres. Passoni - Est. Giardino
Numero / Anno 70/2026
Data Deposito 16/02/2026
1

"L’art. 31, comma 2, del d.p.r. 380/01 deve essere interpretato nel senso che, con l’ingiunzione di demolizione, si deve avvisare il responsabile dell’abuso circa il fatto che la mancata rimozione delle opere abusive entro il termine di novanta giorni comporta, a favore del comune, il trasferimento della proprietà del sedime interessato dalle opere abusive nonché dell’ulteriore area necessaria per la realizzazione di opere analoghe; la mancanza di detto avviso comporta non già l’illegittimità dell’ordine di demolizione quanto, piuttosto, il mancato passaggio del sedime al patrimonio del comune nel caso di mancata rimozione delle opere abusive entro il termine di novanta giorni, dovendosi considerare l’avviso di che trattasi quale elemento costitutivo di questa particolare fattispecie acquisitiva a favore del patrimonio del Comune (T.A.R. Piemonte, sentenza n. 973/2015, confermata da Consiglio di Stato, sentenza n. 3707/2022).

Poiché l’acquisizione gratuita di cui all’art. 31, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001 ha carattere afflittivo nei confronti del proprietario, è necessaria la colpa di quest’ultimo nella mancata esecuzione dell’ordine di rispristino, altrimenti si risolverebbe in una espropriazione senza indennizzo per fine di interesse pubblico (T.A.R. Pescara, sentenza 26.05.2025, n. 213).

L’onere della prova in merito alla non imputabilità dell’omessa ottemperanza all’ordine di demolizione ricade sul soggetto passivo dell’acquisizione in ossequio al principio di vicinanza della prova (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16/2023).

Anche ai fini dell’applicazione della distinta sanzione pecuniaria è necessario accertare l’imputabilità al destinatario dell’inottemperanza all’ordine demolitorio."

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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Ordinanza del 16.02.2026 n. 69 – Pres. Balloriani – Est. Giardino

Organo T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima)
Relatore Pres. Passoni – Est. Balloriani
Numero / Anno 69/2026
Data Deposito 16/02/2026
1

"La notificazione dei ricorsi giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse (art. 41, comma 3, c.p.a.) e deve essere effettuata presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio (art. 11, ultimo periodo, r.d. 30.10.1933, n. 1611);

Nei casi in cui sia ‘nulla’ la notificazione del ricorso e il destinatario non si sia costituito in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla (art. 44, comma 3, c.p.a.,).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 148 del 2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell’art. 44 c.p.a. limitatamente alle parole ‘se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante’ – in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 24 e 113 Cost. – in quanto ‘la norma censurata sacrifica in modo irragionevole l’esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda e conduce ad esiti sproporzionati rispetto al fine cui la norma stessa tende’."

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T.A.R. Abruzzo - L'Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 09.02.2026 n. 59 - Pres. Panzironi - Est. Perilli

Organo T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima)
Relatore Pres. Panzironi - Est. Perilli
Numero / Anno 59/2026
Data Deposito 09/02/2026
1

"Nel processo amministrativo, a differenza di quello civile, non è prevista una specifica disciplina dell’istituto del litisconsorzio facoltativo: l’art. 32, comma 1, c.p.a. si limita, infatti, a prevedere la generale possibilità di proporre più domande connesse in uno stesso giudizio.

La regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i relativi motivi si correlino strettamente a quest’ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l’abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo.

L’ammissibilità del ricorso cumulativo non può essere sostenuta con riferimento all’unitarietà del c.d. bene della vita che interessa trasversalmente tutti i provvedimenti impugnati: infatti, il bene della vita, inteso quale concreta utilità materiale o immateriale che il privato intende conservare o acquisire al proprio patrimonio, assume rilievo solo ai fini della valutazione dell’interesse a ricorrere, ma non ha valore dirimente per individuare se si è in presenza di una o più domande di annullamento.

Nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, l’eccezione alla regola generale per cui il ricorso deve avere ad oggetto un solo provvedimento (inteso come provvedimento conclusivo di una procedura di gara) incontra dei limiti ancora più stringenti: l’art. 120, comma 7, c.p.a. impone, infatti, l’onere processuale di impugnare con ricorso per motivi aggiunti i nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara, mentre il successivo comma 13 ammette il ricorso cumulativo, nelle procedure di affidamento suddivise in lotti, solo ove vengano dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto."

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