T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 10.03.2026 n. 126 - Pres. Verlengia – Est. Belfiori
"La violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, nel caso in cui venga in rilievo l’esercizio di un potere discrezionale, determina l’illegittimità del provvedimento adottato in spregio alle garanzie partecipative del privato istante.
Ciò in quanto l’attuale formulazione della norma (dopo le modifiche ex art. 12 D.L. 76/2020), in caso di omissione del preavviso di rigetto, esclude il modello procedimentale correlato all’esercizio di un potere discrezionale dal meccanismo di possibile sanatoria processuale previsto espressamente solo per la mancata comunicazione di avvio del procedimento (T.A.R. Lazio, Roma, sez. V quater, 23.05.2025, n. 9969; Consiglio di Stato, sez. V, 13.08.2024, n. 7119).
L’annullamento giurisdizionale del provvedimento amministrativo per vizi formali (tra i quali si annoverano il difetto di motivazione come anche i vizi del procedimento) non reca di per sé alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto dal provvedimento caducato ope iudicis e non può costituire il presupposto per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno (Consiglio di Stato, sez. IV, 05.08.2025, n. 6930; sez. VI, 04.07.2025, n. 5803)."