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Sentenze riguardanti:
Nullità della notificazione

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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – Ordinanza del 16.02.2026 n. 69 – Pres. Balloriani – Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Passoni – Est. Balloriani N. 69/2026 16/02/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "La notificazione dei ricorsi giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse (art. 41, comma 3, c.p.a.) e deve essere effettuata presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio (art. 11, ultimo periodo, r.d. 30.10.1933, n. 1611);

Nei casi in cui sia ‘nulla’ la notificazione del ricorso e il destinatario non si sia costituito in giudizio, il giudice, se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante, fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla (art. 44, comma 3, c.p.a.,).

La Corte costituzionale con la sentenza n. 148 del 2021 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4 dell’art. 44 c.p.a. limitatamente alle parole ‘se ritiene che l’esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante’ – in riferimento ai parametri di cui agli artt. 3, 24 e 113 Cost. – in quanto ‘la norma censurata sacrifica in modo irragionevole l’esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda e conduce ad esiti sproporzionati rispetto al fine cui la norma stessa tende’."