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T.A.R. Abruzzo - L'Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 09.02.2026 n. 59 - Pres. Panzironi - Est. Perilli
T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima)
Rel. Pres. Panzironi - Est. Perilli
N. 59/2026
09/02/2026
Massima Rilevante:
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"Nel processo amministrativo, a differenza di quello civile, non è prevista una specifica disciplina dell’istituto del litisconsorzio facoltativo: l’art. 32, comma 1, c.p.a. si limita, infatti, a prevedere la generale possibilità di proporre più domande connesse in uno stesso giudizio.
La regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i relativi motivi si correlino strettamente a quest’ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l’abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo.
L’ammissibilità del ricorso cumulativo non può essere sostenuta con riferimento all’unitarietà del c.d. bene della vita che interessa trasversalmente tutti i provvedimenti impugnati: infatti, il bene della vita, inteso quale concreta utilità materiale o immateriale che il privato intende conservare o acquisire al proprio patrimonio, assume rilievo solo ai fini della valutazione dell’interesse a ricorrere, ma non ha valore dirimente per individuare se si è in presenza di una o più domande di annullamento.
Nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, l’eccezione alla regola generale per cui il ricorso deve avere ad oggetto un solo provvedimento (inteso come provvedimento conclusivo di una procedura di gara) incontra dei limiti ancora più stringenti: l’art. 120, comma 7, c.p.a. impone, infatti, l’onere processuale di impugnare con ricorso per motivi aggiunti i nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara, mentre il successivo comma 13 ammette il ricorso cumulativo, nelle procedure di affidamento suddivise in lotti, solo ove vengano dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto."
La regola generale è che il ricorso abbia ad oggetto un solo provvedimento e che i relativi motivi si correlino strettamente a quest’ultimo, salvo che tra gli atti impugnati esista una connessione procedimentale o funzionale (da accertarsi in modo rigoroso onde evitare la confusione di controversie con conseguente aggravio dei tempi del processo, ovvero l’abuso dello strumento processuale per eludere le disposizioni fiscali in materia di contributo unificato), tale da giustificare la proposizione di un ricorso cumulativo.
L’ammissibilità del ricorso cumulativo non può essere sostenuta con riferimento all’unitarietà del c.d. bene della vita che interessa trasversalmente tutti i provvedimenti impugnati: infatti, il bene della vita, inteso quale concreta utilità materiale o immateriale che il privato intende conservare o acquisire al proprio patrimonio, assume rilievo solo ai fini della valutazione dell’interesse a ricorrere, ma non ha valore dirimente per individuare se si è in presenza di una o più domande di annullamento.
Nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici, l’eccezione alla regola generale per cui il ricorso deve avere ad oggetto un solo provvedimento (inteso come provvedimento conclusivo di una procedura di gara) incontra dei limiti ancora più stringenti: l’art. 120, comma 7, c.p.a. impone, infatti, l’onere processuale di impugnare con ricorso per motivi aggiunti i nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara, mentre il successivo comma 13 ammette il ricorso cumulativo, nelle procedure di affidamento suddivise in lotti, solo ove vengano dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto."
Domande connesse
Impugnazione degli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici
Impugnazione di più atti funzionalmente connessi
Nuovi atti attinenti alla medesima procedura
Procedure di affidamento divise in lotti
Processo amministrativo
Ricorso cumulativo