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Sentenze riguardanti:
Responsabilità da cose in custodia

Trovati 8 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 27.06.2025 n. 708/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 708/2025 27/06/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Ad integrare la responsabilità [ex art. 2051 c.c.] è quindi necessario e sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato. Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva, con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno”."
Civile

Corte di Appello di L’Aquila – sentenza depositata il 18.04.2025 n. 495/2025 - Composizione collegiale

Corte d’Appello di L’Aquila Rel. Tribunale in composizione collegiale N. 495/2025 18/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "Il principio di non contestazione, sancito dall’art. 115 c.p.c., impone a tutte le parti processuali – attore e convenuto – l’onere di contestare in modo specifico e tempestivo i fatti allegati dalla controparte, purché rientranti nella loro sfera di conoscibilità. La mancata contestazione, nella prima difesa utile e con un grado di specificità commisurato a quello dell’allegazione, comporta la vincolatività del fatto non contestato, che si considera pacifico e sottratto all’accertamento probatorio. Tale principio, che si fonda non solo sul dato normativo, ma anche sulla struttura dialettica e dispositiva del processo, sul sistema delle preclusioni, e sui doveri di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., si applica tanto ai fatti principali quanto a quelli secondari, configurandosi come criterio generale di delimitazione dell’oggetto del giudizio e razionalizzazione del carico probatorio.

“È noto che l’accettazione, più propriamente di una proposta contrattuale, non possa essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questa faccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, delle quali mostri di aver tenuto conto. Tuttavia si ritiene che il silenzio possa assumere addirittura valore negoziale se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l’onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell’altro. In tale prospettiva si ritiene allora che il silenzio potrebbe rilevare nell’ambito del procedimento addirittura di formazione del contratto quando grava, sulla parte rimasta in silenzio rispetto alla proposta ricevuta, l’onere o il dovere di parlare. Tale onere o dovere di parlare potrebbe discendere, volta per volta, dalla legge, da un accordo preesistente, dalla consuetudine, dalle prassi precedentemente osservate dalle parti, o, infine, dalle regole di correttezza. Secondo questa prospettiva, il silenzio potrebbe avere rilievo giuridico quando vi siano regole di esperienza, alla stregua del clima storico sociale, che, date le circostanze, possano condurre ad apprezzare il silenzio quale fatto concludente, come nelle ipotesi in cui una parte chiede o dichiara di modificare il contenuto della prestazione contrattuale, propria o della controparte, la quale prosegue il rapporto senza contestazioni. In questi casi allora, secondo tale impostazione, il costume, gli usi, le prassi invalse tra le parti, la buona fede oggettiva rileverebbero non quale fonte dell’onere o del dovere di parlare, ma quali elementi che determinano quelle regole di esperienza di tipo sostanzialmente interpretativo del possibile significato negoziale del complessivo comportamento dell’una e/o dell’altra parte”.

“la responsabilità ex art. 2051 c.c. è incentrata sul nesso di causalità fra danno e res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, è integrata ove, per un verso, sia comprovato (…) il nesso di causalità fra cosa custodita e danni e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato (…) il fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso. É bene osservare, in proposito, che non può integrare il fortuito, in ogni caso, la cattiva esecuzione dei lavori dell’appalto lamentata dal Condominio nei riguardi dell’impresa appaltatrice: le opere appaltate, invero, avrebbero potuto/dovuto costituire un rimedio alla permeabilità del terrazzo, sicché la loro dedotta inadeguatezza può aver comportato l’inefficacia del rimedio e, quindi, la mancata neutralizzazione della concatenazione causale terrazzo – infiltrazioni – danni, ma non l’interruzione del nesso di causalità fra terrazzo e danni”.

“(…) l’affidamento di opere in appalto non sottrae la disponibilità e la custodia del bene che ne è oggetto al committente e che quindi quest’ultimo risponde dei danni da esso derivati, ex art. 2051 c.c., pur se il bene sia stato modificato dalle opere in appalto e se il danno promani proprio dalla parte modificata, e può esimersi dalla responsabilità, ascrivendola all’appaltatore, soltanto se dimostra che la condotta di quest’ultimo abbia assunto i caratteri di incidenza causale e di imprevedibilità/inevitabilità propri del fortuito”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 09.04.2025 n. 426/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 426/2025 09/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Dunque, ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile. Il custode per liberarsi da responsabilità dovrà provare il caso fortuito. Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l’efficienza causale dell’evento dannoso, escludendo che quest’ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. Si tratta di un fatto, attinente all’elemento oggettivo dell’illecito, che si pone in relazione causale diretta ed immediata con l’evento di danno ed opera in guisa di causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, sovrapponendosi ad essa e degradandola a mera occasione di danno: per effetto del caso fortuito la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l’efficienza causale sul piano strettamente naturalistico.”

“[in riferimento all’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.] l’interesse che impedisce la testimonianza deve essere personale, concreto ed attuale, tanto da legittimare una partecipazione al giudizio. Si esclude, invece, l’applicabilità della norma nei confronti di coloro che nella causa abbiano un interesse di mero fatto, situazione che si verifica, ad esempio, quando la persona chiamata a testimoniare sia parte di una autonoma controversia in merito a questioni analoghe a quelle oggetto del processo in cui si vuole sia sentita”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 26.03.2025 n. 361/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 361/2025 26/03/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“il consolidato orientamento della giurisprudenza civile di legittimità pone a carico di coloro che, in ragione dell’effettiva disponibilità di un’area ne siano i concreti utilizzatori, l’obbligo di custodire il bene in modo tale da prevenire i pericoli correlati alle condizioni in cui versa il bene e ciò in ragione della loro prossimità alla fonte di pericolo, con conseguente obbligo di attivarsi onde evitare la lesione o la messa in pericolo dei beni giuridici altrui; pertanto, l’utilizzatore-custode del bene, quand’anche non investito della sua formale titolarità, risponde dei danni subiti dai terzi con esso venuti in contatto ogniqualvolta il fatto rientri tra le conseguenze normali e ordinarie della condotta omissiva; (…) ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare il fatto, l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma del “caso fortuito”, quale fatto o atto (del danneggiato o del terzo) che si pone in relazione causale con l’evento dannoso, caratterizzandosi come causa esclusiva dello stesso evento.”

“In ogni caso, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d’incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione – anche ufficiosa – dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., e dev’essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 Cost. Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso. [fattispecie nella quale l’attrice cadeva in una buca/avvallamento della pavimentazione pienamente visibile, in orario diurno e in assenza di ostacoli visivi o soggetti che ingombrassero la vista della stessa].”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.01.2025 n. 68/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 68/2025 20/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (…) Trattandosi di responsabilità ex art 2051 c.c. a carico del soggetto danneggiato sussiste l’onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile.”
La qualifica di custode non ricade in assoluto sul proprietario ma sul soggetto che esercita poteri di custodia sulla res."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 08.01.2025 n. 29/2025 - Giudice: Dott. Rapino

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Rapino N. 29/2025 08/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“in materia di responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., la quale ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del verificarsi dell’evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. È parimenti noto che l’art. 2051 c.c. onera il danneggiato di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione “iuris tantum” della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità ovvero del fatto del terzo.”

“in tema di responsabilità civile per danni cagionati da cose in custodia, per aversi caso fortuito o il fatto del terzo occorre che il fattore causale estraneo al soggetto danneggiante abbia un’efficacia di tale intensità da interrompere il nesso eziologico tra la cosa custodita e l’evento lesivo, ossia che possa essere considerato una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l’evento”.

“(…) dovendosi escludere la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione, per danni causati a persone che transitano su pubbliche strade, anche nel caso di danni cagionati dai cosiddetti trabocchetti di proprietà dell’ente pubblico, ove l’evento dannoso si sia verificato per negligenza e disattenzione dell’utente della pubblica via. In tale caso, infatti, gli effetti dannosi dell’evento sono riferibili esclusivamente o in parte al fatto e colpa dell’utente medesimo, in virtù del principio di autoresponsabilità, che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall’art. 1227 cod. civ..”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.01.2025 n. 10/2025 - GOT: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 10/2025 07/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Ad integrare la responsabilità [ex art. 2051 c.c.] è necessario e sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato.
Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.01.2025 n. 13/2025 - GOT: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 13/2025 07/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Ad integrare la responsabilità [ex art. 2051 c.c.] è necessario e sufficiente che il danno sia stato “cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha il solo onere di provare l’esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa e il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito nel cui ambito sono compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e dello stesso danneggiato.
Si tratta dunque di una responsabilità oggettiva con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente tra la cosa e il danno.”"