Area
Civile
Organo
Tribunale di Pescara
Numero
426/2025
Data
09 Apr 2025
Relatore
Dott.ssa Villani
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 09.04.2025 n. 426/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani
Massima Principale
"“La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. Dunque, ai fini dell’assolvimento dell’onere probatorio il danneggiato è tenuto a dimostrare unicamente il nesso di causalità tra il danno e la cosa in custodia e la signoria custodiale di fatto esercitata sulla cosa medesima dal soggetto additato come responsabile. Il custode per liberarsi da responsabilità dovrà provare il caso fortuito. Il fatto integrante il caso fortuito è un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l’efficienza causale dell’evento dannoso, escludendo che quest’ultimo possa reputarsi cagionato dalla res. Si tratta di un fatto, attinente all’elemento oggettivo dell’illecito, che si pone in relazione causale diretta ed immediata con l’evento di danno ed opera in guisa di causa sopravvenuta alla preesistente situazione della res, sovrapponendosi ad essa e degradandola a mera occasione di danno: per effetto del caso fortuito la res viene deprivata della sua efficienza di causalità materiale senza che ne sia cancellata l’efficienza causale sul piano strettamente naturalistico.”
“[in riferimento all’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.] l’interesse che impedisce la testimonianza deve essere personale, concreto ed attuale, tanto da legittimare una partecipazione al giudizio. Si esclude, invece, l’applicabilità della norma nei confronti di coloro che nella causa abbiano un interesse di mero fatto, situazione che si verifica, ad esempio, quando la persona chiamata a testimoniare sia parte di una autonoma controversia in merito a questioni analoghe a quelle oggetto del processo in cui si vuole sia sentita”."
“[in riferimento all’incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.] l’interesse che impedisce la testimonianza deve essere personale, concreto ed attuale, tanto da legittimare una partecipazione al giudizio. Si esclude, invece, l’applicabilità della norma nei confronti di coloro che nella causa abbiano un interesse di mero fatto, situazione che si verifica, ad esempio, quando la persona chiamata a testimoniare sia parte di una autonoma controversia in merito a questioni analoghe a quelle oggetto del processo in cui si vuole sia sentita”."
Approfondimenti Giurisprudenziali
Sentenze Correlate
Penale
Tribunale di Pescara
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.04.2026 n. 394/2026 - Giudice: Dott.ssa Di Fine
N. 394/2026
Esclusione
Art. 73 c. 1, 1-bis e 5 D.P.R. 309/90
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope
Pubblicistica
T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima)
T.A.R. Abruzzo - L’Aquila (Sezione Prima) – sentenza depositata il 27.03.2026 n. 187 - Pres. Perpetuini - Est. Perilli
N. 187/2026
Diritto amministrativo
Esclusione
Accesso civico generalizzato
Pubblicistica
T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima)
T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 16.03.2026 n. 144 - Pres. Passoni – Est. Balloriani
N. 144/2026
Onere della prova
Diritto amministrativo
Acquisizione gratuita dell’area da parte del Comune