Area
Civile
Organo
Tribunale di Pescara
Numero
68/2025
Data
20 Gen 2025
Relatore
Dott.ssa Medica
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.01.2025 n. 68/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica
Massima Principale
"“La responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell’attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. (…) Trattandosi di responsabilità ex art 2051 c.c. a carico del soggetto danneggiato sussiste l’onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile.”
La qualifica di custode non ricade in assoluto sul proprietario ma sul soggetto che esercita poteri di custodia sulla res."
La qualifica di custode non ricade in assoluto sul proprietario ma sul soggetto che esercita poteri di custodia sulla res."
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