menu_open Pqmonline
Area Redazione
arrow_back Torna alla ricerca
Filtro Argomento

Sentenze riguardanti:
CTU

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.01.2025 n. 75/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 75/2025 21/01/2025
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "In tema di scioglimento della comunione ereditaria avente ad oggetto beni gravati da diritto di enfiteusi, la determinazione del valore dello stesso spettante ai condividenti deve avvenire mediante detrazione, dal valore di mercato del compendio immobiliare, del valore del capitale di affrancazione, calcolato secondo il criterio fondato sul reddito dominicale del fondo e sulla rendita catastale dei fabbricati, applicando i coefficienti di rivalutazione previsti dalla normativa vigente. Qualora il compendio risulti non comodamente divisibile, è legittima l’assegnazione dell’intero a uno dei condividenti, con corresponsione del conguaglio all’altro, tenuto conto delle spese documentate sostenute per la manutenzione e la regolarizzazione urbanistica del bene comune, nella misura corrispondente alla quota di spettanza.

In tema di divisione ereditaria di beni gravati da diritto di enfiteusi, il valore dello stesso va determinato detraendo dal valore commerciale del compendio immobiliare il capitale di affrancazione, calcolato sulla base del reddito dominicale dei terreni e della rendita catastale dei fabbricati, secondo i coefficienti di rivalutazione stabiliti dalla legge (art. 1 L. n. 1138/1970, art. 3, comma 50, L. n. 662/1996). In caso di accertata indivisibilità del bene, è legittima l’assegnazione dell’intero compendio ad uno dei condividenti, con obbligo di corresponsione del conguaglio all’altro, detratte le spese documentate sostenute per la conservazione e regolarizzazione urbanistica del bene."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.01.2025 n. 38/2025 - Giudice: Dott.ssa Di Cintio

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Di Cintio N. 38/2025 15/01/2025
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "“(…) la c.t.u. non rientra nella categoria dei “mezzi di prova in generale”, in quanto oggetto di separata disciplina nell’apposito paragrafo 1 della sezione III del titolo I del libro secondo del c.p.c., ed adempie alla funzione preminente di fornire al giudice, oltre che quale organo di istruzione, quale organo di decisione, adeguato supporto al suo convincimento, quando si discuta di fatti rientranti in ambito strettamente tecnico; in tal senso, scopo della consulenza tecnica d’ufficio è quello di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze tecniche, (…) per definizione escluse dalle cognizioni sue proprie, per cui non si può dal giudice medesimo pretendere l’autonoma dimostrazione dell’esattezza delle conclusioni raggiunte dal perito, quando a esse egli ritenga di prestare adesione; è invece sufficiente che dalla motivazione del provvedimento giurisdizionale risulti un’adesione consapevole e controllata, frutto di attento e ragionato studio, necessariamente condotto nel presupposto che le conclusioni peritali siano, fino a prova contraria, affidabili, sia per la particolare competenza di cui il perito si deve presumere fornito, sia per l’impegno di correttezza, lealtà e imparzialità, assunto dal perito all’atto del conferimento e dell’accettazione dell’incarico.”

“(…) in ordine ai c.d. lavori extra contratto (…) giova ricordare che trattasi di lavori che comportano o la realizzazione di un’opera differente rispetto a quella dell’originario contratto d’appalto, o una radicale modifica dell’opera concordata oppure lavori aggiuntivi, eseguiti dopo l’opera originaria. L’appaltatore, quindi, é libero di accettare o rifiutare la loro esecuzione, non essendovi tenuto in virtù del contratto inizialmente concluso. Qualora acconsente avrà diritto a ottenere un apposito compenso. Allo stesso modo il Committente é libero di affidare la realizzazione dei lavori extra contratto al medesimo appaltatore oppure a un’altra impresa.”"