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Prescrizione

Trovati 8 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.01.2026 n. 9 - GOT: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 9/2026 02/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "“nelle controversie che hanno ad oggetto l’azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l’individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo “rettificato”, si potrà procedere con l’individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente con apertura di credito o comunque scoperto. Pertanto, il dies a quo della prescrizione della condictio indebiti di cui all’art. 2033 c.c., decorrerà solo per quella parte della rimessa sul conto corrente che supererà il limite del fido dopo aver rettificato il saldo”"
Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 18.11.2025 n. 838/2025 - Giudice: Dott.ssa Della Fazia

Giudice di Pace di Pescara Rel. Dott.ssa Della Fazia N. 838/2025 18/11/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Nel trasporto aereo non è prevista la prescrizione del diritto di richiedere il risarcimento, ma solo la decadenza di due anni dalla data di arrivo a destinazione dell’aereo o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto” [Nel caso di specie, la compagnia aerea non forniva adeguata prova giustificativa del ritardo del volo, limitandosi a richiamare genericamente le avverse condizioni meteorologiche e pertanto veniva condannata a risarcire alla passeggera la somma di € 250,00 a titolo di danno per il pregiudizio subito prevista dall’art. 13 della Convenzione di Bruxelles]."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.09.2025 n. 1336/2025 - Giudice: Dott. Schiraldi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Schiraldi N. 1336/2025 15/09/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La Suprema Corte, in materia di reati edilizi, affermando la natura permanente di tali reati, ha precisato che la loro “consumazione ha inizio con l’avvio dei lavori di costruzione e perdura fino alla cessazione dell’attività edificatoria” (cfr. SS.UU. 17178/02) e che “la cessazione dell’attività si ha con l’ultimazione dei lavori per completamento dell’opera, con la sospensione dei lavori volontaria o imposta (ad esempio mediante sequestro penale), con la sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l’accertamento del reato e sino alla data del giudizio.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.08.2025 n. 881/2025 - Giudice: Dott.ssa Franceschelli

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Franceschelli N. 881/2025 14/08/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Al figlio è concessa l’azione di annullamento di tutti gli atti compiuti dal genitore esercente la potestà senza rispettare le norme di cui agli articoli precedenti all’art. 322 c.c., dettate a tutela del minore, ovvero, in alternativa, il risarcimento del danno. (…) dovendosi ritenere che il termine quinquennale di prescrizione decorra, sia nel caso dell’azione di annullamento sia nel caso di quella di risarcimento, dal compimento della maggiore età e non dal giorno in cui la madre avrebbe messo al corrente il ricorrente dell’esistenza del provvedimento del Giudice Tutelare”.

“Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo, rilevando solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l’impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, con la conseguenza che, ove il termine di prescrizione decorra senza che il titolare del diritto si attivi (sebbene sia in buona fede o ignori i propri diritti), questi non potrà agire nei confronti del responsabile della violazione. Come ha evidenziato la Corte, l’impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l’art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”."
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 01.07.2025 n. 1152/2025 - Giudice: Dott. Colantonio

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Colantonio N. 1152/2025 01/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Ai sensi dell’art. 420 quater cpp, le ricerche del prevenuto possono essere effettuate esclusivamente fino alla data di scadenza del termine di sospensione del decorso della prescrizione stabilito nell’art. 159, ultimo comma, cp.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.05.2025 n. 546/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 546/2025 14/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione.”

“(…) nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”"
Penale

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 07.04.2025 n. 607/2025 - Giudice: Dott. Schiraldi

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Schiraldi N. 607/2025 07/04/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Al fine del calcolo del termine di prescrizione deve essere esclusa la rilevanza in concreto della contestata recidiva, atteso che, considerata l’entità obiettiva del fatto e rapportata la stessa con i precedenti penali risultanti a carico dell’imputata dal casellario giudiziale rispetto al momento della condotta, il fatto oggi in giudizio non appare sintomatico di un’incrementata capacità a delinquere dell’imputata.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 20.02.2025 n. 215/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 215/2025 20/02/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) non può farsi valere la prescrizione eventualmente maturata in data antecedente alla notificazione delle cartelle di pagamento, in quanto il contribuente deve fare valere l’eventuale prescrizione del credito maturata antecedentemente alla notificazione delle cartelle di pagamento in sede di impugnazione di dette cartelle.”

“(…) indipendentemente dall’impugnazione del primo avviso di intimazione, il contribuente ben poteva far valere in sede di impugnazione del secondo avviso di intimazione la prescrizione eventualmente maturata – peraltro, nell’ordinario termine di prescrizione dei singoli tributi – dalla data di notificazione delle singole cartelle di pagamento a quella della notifica del primo avviso di intimazione. L’avviso di intimazione, infatti, sebbene contenente l’esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all’art. 19 D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione. Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l’avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.”

“In altri termini, la prescrizione da applicare dopo la notifica della cartella di pagamento sarebbe quella prescritta dalla legge per ciascuna tipologia di credito erariale o previdenziale, sicché l’interprete è tenuto a verificare per ciascun credito il termine di prescrizione.”"