Area
Civile
Organo
Tribunale di Pescara
Numero
881/2025
Data
14 Ago 2025
Relatore
Dott.ssa Franceschelli
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.08.2025 n. 881/2025 - Giudice: Dott.ssa Franceschelli
Massima Principale
"“Al figlio è concessa l’azione di annullamento di tutti gli atti compiuti dal genitore esercente la potestà senza rispettare le norme di cui agli articoli precedenti all’art. 322 c.c., dettate a tutela del minore, ovvero, in alternativa, il risarcimento del danno. (…) dovendosi ritenere che il termine quinquennale di prescrizione decorra, sia nel caso dell’azione di annullamento sia nel caso di quella di risarcimento, dal compimento della maggiore età e non dal giorno in cui la madre avrebbe messo al corrente il ricorrente dell’esistenza del provvedimento del Giudice Tutelare”.
“Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo, rilevando solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l’impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, con la conseguenza che, ove il termine di prescrizione decorra senza che il titolare del diritto si attivi (sebbene sia in buona fede o ignori i propri diritti), questi non potrà agire nei confronti del responsabile della violazione. Come ha evidenziato la Corte, l’impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l’art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”."
“Condizione necessaria e sufficiente perché la prescrizione decorra è che il titolare del diritto, pur potendo esercitarlo, si astenga dal farlo, rilevando solo la possibilità legale e non influendo per contro, salve le eccezioni stabilite dalla legge, l’impossibilità di fatto in cui il detto titolare venga a trovarsi, con la conseguenza che, ove il termine di prescrizione decorra senza che il titolare del diritto si attivi (sebbene sia in buona fede o ignori i propri diritti), questi non potrà agire nei confronti del responsabile della violazione. Come ha evidenziato la Corte, l’impossibilità di far valere il diritto è solo quella che deriva da cause giuridiche che ostacolano l’esercizio del diritto e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali l’art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali non rientra l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto e il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”."
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