Area
Civile
Organo
Giudice di Pace di Pescara
Numero
838/2025
Data
18 Nov 2025
Relatore
Dott.ssa Della Fazia
Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 18.11.2025 n. 838/2025 - Giudice: Dott.ssa Della Fazia
Massima Principale
"“Nel trasporto aereo non è prevista la prescrizione del diritto di richiedere il risarcimento, ma solo la decadenza di due anni dalla data di arrivo a destinazione dell’aereo o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto” [Nel caso di specie, la compagnia aerea non forniva adeguata prova giustificativa del ritardo del volo, limitandosi a richiamare genericamente le avverse condizioni meteorologiche e pertanto veniva condannata a risarcire alla passeggera la somma di € 250,00 a titolo di danno per il pregiudizio subito prevista dall’art. 13 della Convenzione di Bruxelles]."
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Prescrizione
art. 157 c.p.
Tempo necessario a prescrivere