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Sentenze riguardanti:
Decadenza

Trovati 4 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 05.01.2026 n. 12 - GOT: Dott. Di Fulvio

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Di Fulvio N. 12/2026 05/01/2026
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Massima Rilevante:

format_quote "In materia di Edilizia Residenziale Pubblica, il Legislatore ha preteso requisiti di onorabilità/moralità più stringenti ai fini dell’assegnazione dell’alloggio popolare rispetto a quelli necessari per evitare la decadenza dell’assegnazione; ed infatti con la L.R. 18/2018 ha introdotto per la prima volta i requisiti di onorabilità/moralità ai fini dell’assegnazione dell’alloggio popolare di cui agli art. 2, comma 1, lett. b-bis) e g-bis); allo stesso tempo ha disciplinato il potere di decadenza di cui all’art. 34, comma 1, lett. e-ter) solo con riferimento ai reati corrispondenti alla lett. g-bis) dell’art.2. Il provvedimento di decadenza, allora, risulta giustificato esclusivamente laddove la condizione dell’assegnatario rientra nelle previsioni di cui alla lett. g-bis) dell’art.2, non avendo, viceversa, voluto il Legislatore attribuire il potere di decadenza dall’alloggio popolare nel caso in cui l’assegnatario ha riportato condanne per i reati indicati dall’art. 2, comma 1, lett.b bis)."
Civile

Giudice di Pace di Pescara – sentenza depositata il 18.11.2025 n. 838/2025 - Giudice: Dott.ssa Della Fazia

Giudice di Pace di Pescara Rel. Dott.ssa Della Fazia N. 838/2025 18/11/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Nel trasporto aereo non è prevista la prescrizione del diritto di richiedere il risarcimento, ma solo la decadenza di due anni dalla data di arrivo a destinazione dell’aereo o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto” [Nel caso di specie, la compagnia aerea non forniva adeguata prova giustificativa del ritardo del volo, limitandosi a richiamare genericamente le avverse condizioni meteorologiche e pertanto veniva condannata a risarcire alla passeggera la somma di € 250,00 a titolo di danno per il pregiudizio subito prevista dall’art. 13 della Convenzione di Bruxelles]."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 14.05.2025 n. 546/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 546/2025 14/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici; alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell’atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all’epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all’atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione.”

“(…) nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 28.03.2025 n. 378/2025 - Giudice: Dott.ssa Marganella

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Marganella N. 378/2025 28/03/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7, lett. a, l. 21 luglio 2000 n. 205, è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all’assegnazione dell’alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all’assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell’assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del g.a. le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all’assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del g.o. le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del g.o. la controversia avente ad oggetto la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, correlata non già ad un’asserita (nuova) valutazione dell’interesse pubblico a mantenerla, bensì all’avvenuto accertamento della carenza del requisito dell’impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge (….) per il diritto alla conservazione dell’alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell’assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l’ente pubblico.”"