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Sentenze riguardanti:
Delibera assembleare

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Chieti – sentenza depositata il 04.07.2025 n. 318/2025 - Giudice: Dott. Chiauzzi

Tribunale di Chieti Rel. Dott. Chiauzzi N. 318/2025 04/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto. L’opponente, in altri termini, può con la domanda riconvenzionale esercitare l’azione di annullamento della deliberazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 1137, secondo comma, c.c., ma deve farlo entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione della deliberazione e, per i condomini dissenzienti o astenuti, dalla data della sua approvazione, divenendo in mancanza la delibera valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 29.01.2025 n. 125/2025 - Giudice: Dott.ssa Bertucci Bellafante

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Bertucci Bellafante N. 125/2025 29/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) circa il diritto al compenso per l’amministratore di condominio revocato prima della scadenza – facendo riferimento alle norme sul mandato, ai sensi dell’art. 1703 cod. civ., (…) il conferimento dell’incarico di amministratore è remunerato e attribuito per un periodo di tempo specifico: nel caso in cui esso venga terminato anticipatamente rispetto al termine stabilito nell’atto di designazione, l’amministratore è legittimato non solo a richiedere il pagamento di eventuali crediti maturati ma anche a ottenere un risarcimento per i danni subiti, come stabilito dall’art. 1725, comma 1, cod. civ. Tuttavia, tale diritto dell’amministratore al risarcimento non sussiste qualora la revoca sia motivata da una giusta causa. In tal caso, potrebbe essere il condominio a chiedere all’amministratore un risarcimento per i danni eventualmente cagionati. (…) Ma lo stesso conserva il proprio diritto al compenso.”

“(…) si è ritenuta valida la delibera assembleare che approva più annualità di bilancio in un’unica seduta.”"