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Termine perentorio

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Civile

Tribunale di Chieti – sentenza depositata il 04.07.2025 n. 318/2025 - Giudice: Dott. Chiauzzi

Tribunale di Chieti Rel. Dott. Chiauzzi N. 318/2025 04/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta in via d’azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto. L’opponente, in altri termini, può con la domanda riconvenzionale esercitare l’azione di annullamento della deliberazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 1137, secondo comma, c.c., ma deve farlo entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente, per i condomini assenti, dalla comunicazione della deliberazione e, per i condomini dissenzienti o astenuti, dalla data della sua approvazione, divenendo in mancanza la delibera valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio”."