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Compenso

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 29.01.2025 n. 125/2025 - Giudice: Dott.ssa Bertucci Bellafante

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Bertucci Bellafante N. 125/2025 29/01/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“(…) circa il diritto al compenso per l’amministratore di condominio revocato prima della scadenza – facendo riferimento alle norme sul mandato, ai sensi dell’art. 1703 cod. civ., (…) il conferimento dell’incarico di amministratore è remunerato e attribuito per un periodo di tempo specifico: nel caso in cui esso venga terminato anticipatamente rispetto al termine stabilito nell’atto di designazione, l’amministratore è legittimato non solo a richiedere il pagamento di eventuali crediti maturati ma anche a ottenere un risarcimento per i danni subiti, come stabilito dall’art. 1725, comma 1, cod. civ. Tuttavia, tale diritto dell’amministratore al risarcimento non sussiste qualora la revoca sia motivata da una giusta causa. In tal caso, potrebbe essere il condominio a chiedere all’amministratore un risarcimento per i danni eventualmente cagionati. (…) Ma lo stesso conserva il proprio diritto al compenso.”

“(…) si è ritenuta valida la delibera assembleare che approva più annualità di bilancio in un’unica seduta.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 25.01.2024 n. 144/2024 - GOT: Dott.ssa Franceschelli

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Franceschelli N. 144/2024 25/01/2024
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il diritto del mediatore alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell’affare sia in rapporto causale con l’attività intermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l’attività del mediatore e la conclusione dell’affare, poiché è sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.”

In tema di mediazione immobiliare, il diritto alla provvigione del mediatore sorge quando la sua attività ha avuto un’efficacia causale nella conclusione dell’affare, anche in mancanza di un nesso eziologico diretto ed esclusivo.
La mediazione si presume onerosa, salvo prova contraria della sua gratuità, e in assenza di uno specifico accordo sulla provvigione la sua misura può essere determinate sulla base degli usi sociali (e in questo caso locali della Camera di Commercio di riferimento)."