menu_open Pqmonline
Area Redazione
arrow_back Torna alla ricerca
Filtro Argomento

Sentenze riguardanti:
Art. 1957 C.C.

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 30.05.2025 n. 604/2025 - Giudice: Dott. Cingolani

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Cingolani N. 604/2025 30/05/2025
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "“Il fideiussore rimane obbligato a condizione che il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia diligentemente continuate; ove il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione al termine dell’obbligazione principale si applica la medesima regola anche se il creditore, nel caso di specie, avrà a disposizione un termine minore corrispondente a due mesi per esercitare l’istanza contro il debitore (1957 c.c.). Inoltre, se è stato stipulato il beneficio della divisione, ogni fideiussore che sia convenuto per il pagamento dell’intero debito può esigere che il creditore riduca l’azione alla parte da lui dovuta (1947 c.c.).”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 21.05.2025 n. 574/2025 - Giudice: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 574/2025 21/05/2025
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "“La decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, dall’art. 1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell’azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente”."