menu_open Pqmonline
Area Redazione
arrow_back Torna alla ricerca
Filtro Argomento

Sentenze riguardanti:
Onere probatorio

Trovati 4 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.11.2025 n. 1169/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 1169/2025 03/11/2025
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno, l’onere di provare il nesso di causalità tra l’aggravamento della patologia (o l’insorgenza di una nuova malattia) e l’azione o l’omissione dei sanitari mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza. (…) Ne consegue che il nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso è riconducibile all’onere della prova a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque astrattamente idonei a fondare l’accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p., in quanto in concreto l’assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti. Se la verifica avrà avuto esito positivo insorgerà allora l’onere della prova del medico convenuto, diretto a contestare il proprio inadempimento colpevole o a dimostrare la riferibilità esclusiva del danno all’esistenza di una causa determinante estranea alla sfera di controllo del medico”.

“(…) il rapporto contrattuale tra paziente e struttura sanitaria (o medico) esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l’inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell’assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale iure proprio per i danni da loro patiti”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.07.2025 n. 827/2025 - Giudice: Dott. Cingolani

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Cingolani N. 827/2025 23/07/2025
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "“La norma di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. (…) Va pertanto osservato che la banca opposta (…) ha assolto all’onere probatorio gravante sulla stessa, producendo unitamente alla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, il contratto di finanziamento, non contestato, nonché gli atti della Gazzetta Ufficiale, riportanti i passaggi tra le varie società finanziarie, nonché, infine, il contratto di acquisizione del credito (…) unitamente alla relativa notifica”.

“In materia di contratti bancari, il cliente non può limitarsi ad una generica contestazione delle operazioni e delle clausole contrattuali asseritamente illegittime ma deve indicare in modo specifico quali siano gli addebiti che ritiene non dovuti, specificando quali siano le poste illegittime, sia sotto il profilo dell’an che del quantum debeatur. Ebbene, posto che l’opponente ha ammesso l’esistenza del contratto, nonché l’ammontare di un debito originario superiore a quanto richiesto dall’opposta nel decreto ingiuntivo, e rilevato che (…) la società (…) ha prodotto l’estratto conto riportante esattamente la somma richiesta, va ritenuto correttamente assolto l’onere di allegazione posto in capo al creditore.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.03.2025 n. 251/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 251/2025 03/03/2025
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "(“(…) nei giudizi risarcitori aventi ad oggetto medical malpractice si delinea un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all’evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Ne consegue che il nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso è riconducibile all’onere della prova a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque astrattamente idonei a fondare l’accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p., in quanto in concreto l’assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti. Se la verifica avrà avuto esito positivo insorgerà allora l’onere della prova del medico convenuto, diretto a contestare il proprio inadempimento colpevole o a dimostrare la riferibilità esclusiva del danno all’esistenza di una causa determinante estranea alla sfera di controllo del medico.”


“Il rapporto contrattuale tra paziente e struttura sanitaria (o medico) esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l’inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell’assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale iure proprio per i danni da loro patiti.”


“Il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita.”


“(…) il danno catastrofale si identifica con la “sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita”. Sicché, se la vittima non sia consapevole della fine imminente, non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela e addolorarsi per essa.”

“(…) gli interessi compensativi, da intendere quale componente del “lucro cessante” (mancato guadagno), anche in assenza di esplicita domanda di parte, [possono essere liquidati dal Giudice] dal momento che essi «decorrono di diritto e il giudice può attribuirli d’ufficio in assenza di specifica domanda della parte, senza incorrere nel vizio di ultra petizione, quando questa abbia chiesto il risarcimento integrale del danno”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 17.01.2025 n. 42/2025 - Composizione collegiale

Tribunale di Pescara Rel. Tribunale in composizione collegiale N. 42/2025 17/01/2025
picture_as_pdf PDF

Massima Rilevante:

format_quote "“La convivenza “more uxorio” instaurata dall’ex coniuge può costituire fattore impeditivo del diritto all’assegno divorzile, anche quando non sia sfociata in una stabile coabitazione, purché sia rigorosamente provata la sussistenza di un nuovo progetto di vita dello stesso beneficiario con il nuovo partner, dal quale discendano inevitabilmente reciproche contribuzioni economiche, gravando l’onere probatorio sul punto sulla parte che neghi il diritto all’assegno.”"