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Sentenze riguardanti:
Danno Catastrofale

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 27.03.2025 n. 376/2025 - Giudice: Dott.ssa Villani

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Villani N. 376/2025 27/03/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“[In tema di onere della prova nell’ambito della responsabilità medica] (…) il paziente non è tenuto a dimostrare l’inadempimento del sanitario, ma solo il nesso causale tra la condotta e il danno subito. Questo implica che il paziente deve fornire prove sufficienti per dimostrare che il danno è una conseguenza diretta della condotta sanitaria. Non è sufficiente, infatti, affermare che vi sia stato un danno, ma è necessario collegarlo chiaramente alla specifica azione o omissione del sanitario. Una volta che il paziente abbia dimostrato il nesso causale, l’onere di provare l’esatto adempimento ricade sulla struttura sanitaria. La struttura deve dimostrare che la prestazione sanitaria è stata eseguita correttamente e in conformità con le leges artis, ovvero le regole della buona pratica medica. Se l’inadempimento è imputabile a cause non dipendenti dalla struttura (ad esempio, un evento imprevedibile e inevitabile), la struttura deve fornire prove di tali circostanze per essere esonerata dalla responsabilità.”


“(…) la responsabilità contrattuale dell’ente viene autonomamente configurata per gravi carenze della struttura ospedaliera, anche quando non sussistano condotte colpevoli imputabili al sanitario, laddove si profili l’ipotesi del danno provocato da inefficienza della struttura ospedaliera, cioè a dire da fatti o eventi eziologicamente riconducibili a fenomeni di disorganizzazione dell’ospedale.”


“Per quanto riguarda il danno subito iure proprio dai (…) familiari, (…) è noto che il giudicante in punto di quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale è tenuto a considerare tutte le circostanze del caso concreto e può ispirarsi o meno a criteri predeterminati e standardizzati, quali le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, effettuando in ogni caso la dovuta personalizzazione del danno. (…) La liquidazione da effettuare, che va svolta in via equitativa, viene condotta considerando che il danno iure proprio degli eredi da morte del congiunto secondo le tabelle Milanesi potrebbe liquidarsi partendo da un punto base dipendente dalla età della vittima, moltiplicato per i punti riconoscibili in base al rapporto parentale (figlio, coniuge, ecc), alla sussistenza di coabitazione, al numero dei familiari superstiti nonché alla intensità e particolarità del rapporto tra la vittima ed il familiare.”


“(…) a titolo di cd danno biologico terminale che si configura quando intercorre un lasso di tempo comunque apprezzabile tra la lesione subita dalla vittima e la sua morte; (…). Infatti, non risulta correlata alla censurata condotta una patologia medicalmente accertabile che progressivamente peggiori fino a cagionare la morte del soggetto, richiedendosi anche la ricorrenza del “fattore tempo”, quale elemento imprescindibile ed essenziale. La giurisprudenza, infatti, richiede che la vittima sopravviva temporaneamente alla malattia per un apprezzabile lasso di tempo.”

“[Con riguardo al cd danno catastrofale] (…) l’accertamento di tale danno, richiede la dimostrazione dell’esistenza di un lasso di tempo, anche minimo e non necessariamente apprezzabile (come, invece, richiesto per il danno biologico terminale), in cui la vittima abbia potuto avvedersi e comprendere di essere in procinto di morire. Assume, pertanto, un ruolo decisivo la sofferenza psichica e la disperazione della vittima che comprende l’avvicinarsi inesorabile del proprio trapasso.”"
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.03.2025 n. 251/2025 - Giudice: Dott.ssa Medica

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Medica N. 251/2025 03/03/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "(“(…) nei giudizi risarcitori aventi ad oggetto medical malpractice si delinea un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, a monte, l’altro relativo all’impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all’evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l’insorgenza (o l’aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
Ne consegue che il nesso eziologico tra condotta sanitaria ed evento dannoso è riconducibile all’onere della prova a carico del danneggiato, nel senso che questi è tenuto a prospettare detta relazione causale alla stregua di criteri rispondenti a leggi scientifiche o fondati su presunzioni logiche e dunque astrattamente idonei a fondare l’accertamento della causalità materiale ex artt. 40 e 41 c.p., in quanto in concreto l’assunto dimostrativo dovrà essere verificato in giudizio alla stregua degli elementi istruttori acquisiti. Se la verifica avrà avuto esito positivo insorgerà allora l’onere della prova del medico convenuto, diretto a contestare il proprio inadempimento colpevole o a dimostrare la riferibilità esclusiva del danno all’esistenza di una causa determinante estranea alla sfera di controllo del medico.”


“Il rapporto contrattuale tra paziente e struttura sanitaria (o medico) esplica i suoi effetti tra le sole parti del contratto, sicché l’inadempimento della struttura o del professionista genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell’assistito, che può essere fatta valere dai suoi congiunti iure hereditario, senza che questi ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale iure proprio per i danni da loro patiti.”


“Il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita.”


“(…) il danno catastrofale si identifica con la “sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita”. Sicché, se la vittima non sia consapevole della fine imminente, non è nemmeno concepibile che possa prefigurarsela e addolorarsi per essa.”

“(…) gli interessi compensativi, da intendere quale componente del “lucro cessante” (mancato guadagno), anche in assenza di esplicita domanda di parte, [possono essere liquidati dal Giudice] dal momento che essi «decorrono di diritto e il giudice può attribuirli d’ufficio in assenza di specifica domanda della parte, senza incorrere nel vizio di ultra petizione, quando questa abbia chiesto il risarcimento integrale del danno”."