Area
Civile
Organo
Tribunale di Pescara
Numero
827/2025
Data
23 Lug 2025
Relatore
Dott. Cingolani
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 23.07.2025 n. 827/2025 - Giudice: Dott. Cingolani
Massima Principale
"“La norma di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. (…) Va pertanto osservato che la banca opposta (…) ha assolto all’onere probatorio gravante sulla stessa, producendo unitamente alla comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, il contratto di finanziamento, non contestato, nonché gli atti della Gazzetta Ufficiale, riportanti i passaggi tra le varie società finanziarie, nonché, infine, il contratto di acquisizione del credito (…) unitamente alla relativa notifica”.
“In materia di contratti bancari, il cliente non può limitarsi ad una generica contestazione delle operazioni e delle clausole contrattuali asseritamente illegittime ma deve indicare in modo specifico quali siano gli addebiti che ritiene non dovuti, specificando quali siano le poste illegittime, sia sotto il profilo dell’an che del quantum debeatur. Ebbene, posto che l’opponente ha ammesso l’esistenza del contratto, nonché l’ammontare di un debito originario superiore a quanto richiesto dall’opposta nel decreto ingiuntivo, e rilevato che (…) la società (…) ha prodotto l’estratto conto riportante esattamente la somma richiesta, va ritenuto correttamente assolto l’onere di allegazione posto in capo al creditore.”"
“In materia di contratti bancari, il cliente non può limitarsi ad una generica contestazione delle operazioni e delle clausole contrattuali asseritamente illegittime ma deve indicare in modo specifico quali siano gli addebiti che ritiene non dovuti, specificando quali siano le poste illegittime, sia sotto il profilo dell’an che del quantum debeatur. Ebbene, posto che l’opponente ha ammesso l’esistenza del contratto, nonché l’ammontare di un debito originario superiore a quanto richiesto dall’opposta nel decreto ingiuntivo, e rilevato che (…) la società (…) ha prodotto l’estratto conto riportante esattamente la somma richiesta, va ritenuto correttamente assolto l’onere di allegazione posto in capo al creditore.”"
Approfondimenti Giurisprudenziali
Sentenze Correlate
Civile
Tribunale di Pescara
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.01.2026 n. 9 - GOT: Dott.ssa Ursoleo
N. 9/2026
Contratti bancari
Conto corrente attivo
Inammissibilità domanda di ripetizione
Pubblicistica
T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima)
T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 17.11.2025 n. 454 - Pres. Passoni – Est. Giardino
N. 454/2025
Opposizione a decreto ingiuntivo
Termine di prescrizione
Buona fede
Civile
Tribunale di Pescara
Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 05.11.2025 n. 1181/2025 - GOT: Dott. Cingolani
N. 1181/2025
Art. 50 TUB
Efficacia probatoria
Estratto conto