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Sentenze riguardanti:
Ambito di applicazione

Trovati 2 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.12.2025 n. 1366/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 1366/2025 15/12/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il divieto di abuso di dipendenza economica trova applicazione non solo nei contratti di subfornitura ma costituisce espressione di un principio più generale dell’ordinamento, in forza del quale si assegna una valenza precettiva particolarmente intensa al canone di buona fede nello svolgimento dei rapporti tra imprenditori”.

“Per aversi abuso della posizione di dipendenza economica, occorrono due presupposti: il primo consistente in una situazione di dipendenza economica tra le due imprese, in forza del quale, nei rapporti commerciali, si venga a determinare un eccessivo squilibrio, con la necessaria precisazione che tale rapporto presuppone che l’attività imprenditoriale dell’una impresa sia assolutamente dipendente da quella sovraordinata e quindi una subordinazione “verticale” dell’impresa danneggiata, quale quella che ha luogo fisiologicamente nel contratto di subfornitura; il secondo, parimenti necessario, concernente l’“abuso” che l’impresa “più forte” faccia di tale dipendenza economica, consistente in un atto inquadrabile nello schema dell’abuso di diritto e quindi nell’uso di uno strumento di diritto sostanziale o processuale al di fuori della funzione precipua assegnata dall’ordinamento ed al solo fine di arrecare pregiudizio alla controparte contrattuale”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 06.05.2025 n. 524/2025 - Giudice: Dott. Cingolani

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Cingolani N. 524/2025 06/05/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“[In materia di rapporti bancari in conto corrente] la norma di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l’opposizione all’ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell’estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell’importo a debito, risultante dall’applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l’andamento di quest’ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa.”"