Civile
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Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 06.05.2025 n. 524/2025 - Giudice: Dott. Cingolani
Tribunale di Pescara
Rel. Dott. Cingolani
N. 524/2025
06/05/2025
Massima Rilevante:
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"“[In materia di rapporti bancari in conto corrente] la norma di cui all’art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell’onere della prova, con la conseguenza che l’opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l’opposizione all’ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell’estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell’importo a debito, risultante dall’applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l’andamento di quest’ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa.”"
Contratto di conto corrente
Decreto ingiuntivo
Certificazione ex ART. 50 T.U.B.
Limitazione applicabilità al procedimento monitorio
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
Attore in senso sostanziale
Ripartizione onere della prova
Ricostruzione rapporto di debito/credito
Documentazione del contratto di conto corrente e/o di apertura di credito
Estratti conto analitici trimestrali dell'intero rapporto
Accoglimento opposizione per omesso assolvimento onere della prova
Ambito di applicazione
Contratti bancari