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Sentenze riguardanti:
Buona fede

Trovati 3 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 15.12.2025 n. 1366/2025 - GOT: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 1366/2025 15/12/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il divieto di abuso di dipendenza economica trova applicazione non solo nei contratti di subfornitura ma costituisce espressione di un principio più generale dell’ordinamento, in forza del quale si assegna una valenza precettiva particolarmente intensa al canone di buona fede nello svolgimento dei rapporti tra imprenditori”.

“Per aversi abuso della posizione di dipendenza economica, occorrono due presupposti: il primo consistente in una situazione di dipendenza economica tra le due imprese, in forza del quale, nei rapporti commerciali, si venga a determinare un eccessivo squilibrio, con la necessaria precisazione che tale rapporto presuppone che l’attività imprenditoriale dell’una impresa sia assolutamente dipendente da quella sovraordinata e quindi una subordinazione “verticale” dell’impresa danneggiata, quale quella che ha luogo fisiologicamente nel contratto di subfornitura; il secondo, parimenti necessario, concernente l’“abuso” che l’impresa “più forte” faccia di tale dipendenza economica, consistente in un atto inquadrabile nello schema dell’abuso di diritto e quindi nell’uso di uno strumento di diritto sostanziale o processuale al di fuori della funzione precipua assegnata dall’ordinamento ed al solo fine di arrecare pregiudizio alla controparte contrattuale”."
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T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) – sentenza depositata il 17.11.2025 n. 454 - Pres. Passoni – Est. Giardino

T.A.R. Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara (Sezione Prima) Rel. Pres. Passoni - Est. Giardino N. 454/2025 17/11/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "Il contributo di costruzione, commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione, rientra tra le prestazioni patrimoniali imposte di cui all’art. 23 Cost., quale corrispettivo di diritto pubblico di natura non tributaria e consiste in una somma di denaro dovuta dal privato, a titolo di controprestazione non sinallagmatica, per l’insieme dei benefici economici ritraibili dal permesso di costruire.

Sulla base delle coordinate ermeneutiche tracciate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisone n. 12/2018, il contributo di costruzione è un corrispettivo di diritto pubblico sicché il suo pagamento, esclusa la sua natura tributaria, non può che costituire l’oggetto di un ordinario rapporto obbligatorio, disciplinato dalle norme di diritto privato.

Ciò reca, come precipitato, che gli atti con i quali la p.a. determina e liquida il contributo di costruzione non hanno natura autoritativa, non essendo espressione di una potestà pubblicistica, ma costituiscono l’esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del permesso di costruire.

Ne consegue, pertanto, che tutti i diritti che sorgono da tale rapporto giuridico sono sottoposti al termine di prescrizione ordinario decennale (Cons. Stato, Ad. Plen, 30.08.2018, n. 12; C.G.A.R.S, 22.07.2022, n. 854; Cons. Stato, Sez. V, 13.06.2003, n. 3333).

L’obbligazione relativa al pagamento degli oneri e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione ha natura propter rem, il cui adempimento è dovuto non solo da colui che lo ha assunto, ma anche da coloro i quali utilizzano l’edificazione avvalendosi della concessione rilasciata al loro dante causa (Cass. civ., sez. III, 20.08.2015, n. 16999, idem Cons. Stato, sez. IV, 07.11.2018, n. 6279).

Non può affermarsi l’esistenza di un onere collaborativo gravante sulla
Amministrazione creditrice, desumibile dai principi generali in tema di correttezza e buona fede nei rapporti obbligatori di tipo civilistico o dal principio di leale collaborazione proprio dei rapporti intersoggettivi di diritto pubblico, consistente in un obbligo di pronta escussione della garanzia fideiussoria costituita a suo favore o di sollecitazione del pagamento presso il debitore principale (Cons. Stato, Ad. Plen. n. 24/2016). L’escussione della polizza, essendo posta a garanzia della prestazione, è una facoltà del creditore e non un obbligo né, tantomeno, una condicio iuris per l’esecuzione in danno (Consiglio di Stato, Sez. IV, 27.05.2024, n. 4687).

In definitiva, costituendo il pagamento del contributo di costruzione una obbligazione di pagamento di natura reale o ‘propter rem’, caratterizzata dalla stretta inerenza alla res, destinata, quindi, a circolare unitamente ad essa per il carattere dell’ambulatorietà che la contraddistingue, il Comune può in qualsiasi momento pretenderne direttamente il pagamento nei confronti dell’acquirente del bene, senza dover previamente escutere la garanzia fideiussoria prevista in suo favore."
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Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti – sentenza depositata il 08.11.2022 n. 213/2023 - Pres. Marsella e Relatore Pastorelli

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Chieti Rel. Pres. Marsella e Relatore Pastorelli N. 213/2023 08/11/2022
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Massima Rilevante:

format_quote "“In tema di IMU e nell’ipotesi di immobile inagibile, l’imposta va ridotta nella misura del 50 per cento anche in assenza di richiesta del contribuente qualora lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune.”"