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Sentenze riguardanti:
Contratto Preliminare

Trovati 3 provvedimenti correlati a questa materia.

Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 03.11.2025 n. 1171/2025 - Giudice: Dott. Cingolani

Tribunale di Pescara Rel. Dott. Cingolani N. 1171/2025 03/11/2025
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Massima Rilevante:

format_quote ""Non può ottenersi la pronuncia di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, qualora le parti del contratto preliminare di vendita di cosa futura abbiano espressamente subordinato la stipula del contratto definitivo alla avvenuta edificazione degli immobili oggetto dello stesso.""
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 02.07.2025 n. 734 - GOT: Dott.ssa Ursoleo

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Ursoleo N. 734/2025 02/07/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“La disciplina dettata dal secondo comma dell’art. 1385 c.c., in tema di recesso per inadempimento nell’ipotesi in cui sia stata prestata una caparra confirmatoria, non deroga affatto alla disciplina generale della risoluzione per inadempimento, ma è legata agli stessi presupposti, consentendo il recesso di una parte solo quando l’inadempimento della controparte sia colpevole e di non scarsa importanza in relazione all’interesse dell’altro contraente. Ne consegue che, laddove sia chiamato a valutare se il recesso è stato esercitato legittimamente, ossia in presenza delle condizioni richieste dalla legge, il giudice non può arrestare la sua indagine alla sussistenza di un inadempimento della controparte, ma è tenuto a valutare se esso sia o meno di scarsa importanza, ai sensi dell’art. 1455 cod. civ., ovvero ad accertare la sua effettiva incidenza sul sinallagma contrattuale verificando, alla stregua della regolamentazione complessiva del contratto, se esso abbia compromesso l’utilità che da esso l’altra parte intendeva conseguire”

“(…) il danno da illegittima occupazione dell’immobile, frattanto consegnato al promissario, discendendo da un distinto fatto illecito, costituito dal mancato rilascio del bene dopo il recesso dal contratto del promittente, legittima quest’ultimo a richiedere un autonomo risarcimento. Ne consegue che il promittente venditore ha diritto non solo a recedere dal contratto e ad incamerare la caparra (che, come detto, ha la funzione di liquidare convenzionalmente il danno da inadempimento in favore della parte non inadempiente che intenda esercitare il potere di recesso conferitole ex lege), ma anche ad ottenere dal promissario acquirente inadempiente il pagamento dell’indennità di occupazione dalla data di immissione dello stesso nella detenzione del bene sino al momento della restituzione, attesa l’efficacia retroattiva del recesso tra le parti”."
Civile

Tribunale di Pescara – sentenza depositata il 12.02.2025 n. 180/2025 - Giudice: Dott.ssa Cordisco

Tribunale di Pescara Rel. Dott.ssa Cordisco N. 180/2025 12/02/2025
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Massima Rilevante:

format_quote "“Il promissario acquirente che, a norma dell’art 2932 c.c., chieda l’esecuzione specifica di un contratto preliminare di vendita è tenuto ad eseguire la prestazione a suo carico o a farne offerta nei modi di legge se tale prestazione sia già esigibile al momento della domanda giudiziale (o entro il termine convenzionalmente pattuito), mentre non è tenuto a pagare il prezzo quando, in virtù delle obbligazioni nascenti dal preliminare, il pagamento dello stesso (o della parte residua) così come l’assolvimento delle altre eventuali condizioni cui si sia obbligato risultino dovute all’atto della stipulazione del contratto definitivo, sicché, in tale evenienza, solo con il passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica sorge l’obbligo, anche per l’eventuale successivo mancato saldo del prezzo, al quale è subordinato l’effetto traslativo della proprietà. Ne consegue che è illegittima l’imposizione, con la sentenza emessa ex art. 2932 c.c., di un termine per l’assolvimento delle condizioni alle quali risulta subordinato l’effetto traslativo che debba decorrere anticipatamente rispetto al passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva.”

“In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto, la sentenza di trasferimento coattivo prevista dall’art. 2932 c.c. non può essere emanata in assenza della dichiarazione – contenuta nel preliminare o successivamente prodotta in giudizio – sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità del contratto traslativo dalla L. n. 47 del 1985, art. 17 (ora sostituito dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46) e della stessa L. n. 47 del 1985, art. 40, secondo la quale è, altresì, previsto che per gli immobili di costruzione anteriore al 1 settembre 1967 può essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che l’opera risulti iniziata prima di tale data. (…) Pertanto, tali dichiarazioni costituiscono condizioni dell’azione ex art. 2932 c.c., cosicché la relativa produzione può intervenire anche in corso di causa e altresì nel corso del giudizio d’appello, purché prima della relativa decisione, giacché essa è sottratta alle preclusioni che regolano la normale attività di deduzione e produzione delle parti.”


“Colui che afferma il passaggio in giudicato di una sentenza resa in altro giudizio, deve dimostrare l’avvenuta formazione del giudicato. Non è sufficiente a tale scopo la produzione della sentenza, essendo invece necessario che la sentenza stessa sia corredata idonea certificazione, dalla quale risulti che non è soggetta a impugnazione, non potendosi ritenere né che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere di quest’ultima dimostrare il secondo elemento dell’unica fattispecie costituente il giudicato (sentenza non impugnabile).”"